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Miani: 'Licenziamento dipendenti Casinò, reintegro tra gli scenari'

04 novembre 2019 - 14:43

L'avvocato Cinzia Miani evidenzia gli scenari che si aprono con la sospensione del processo sull'impugnativa dei licenziamenti dei dipendenti del Casinò Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Miani: 'Licenziamento dipendenti Casinò, reintegro tra gli scenari'

"Dal momento che la Corte di Cassazione dovrà decidere se riformare, o mantenere, la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha annullato quella del tribunale di Como sul fallimento della società di gestione del Casinò Campione, il giudice del lavoro lariano ha deciso di non decidere ora, ma di aspettare. Se la Corte di Cassazione confermerà la sentenza di appello, si riaprono i giochi e i lavoratori potrebbero essere reintegrati".

Lo spiega a Gioconews.it l'avvocato Cinzia Miani, che ha rappresentato in tribunale del lavoro, a Como, i lavoratori del Casinò Campione d'Italia iscritti alla Uilcom, nell'udienza del processo per il quale è stato emesso, oggi 4 novembre, il dispositivo di sospensione.

Quali sono gli scenari che si aprono per i dipendenti?

"La domanda principale posta al giudice, se verrà accertata la mancanza del fatto che ha dato luogo al licenziamento, ossia il fallimento della società, è il reintegro sul posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni perse, ossia dal 1° gennaio 2019 (da allora è diventato effettivo il licenziamento) in poi. Abbiamo posto altre domande subordinate, sostenendo che la curatela avrebbe sbagliato la procedura di licenziamento non avendo inviato alle organizzazioni sindacali, come previsto dalla legge, l'ultima comunicazione. In questo caso i dipendenti non avrebbero diritto al reintegro e neanche a pagamento delle mensilità arretrate, ma al risarcimento dei danni".

Tutto è sospeso, dunque, in attesa della Cassazione. Ci vorranno anni?

"La Corte potrebbe metterci meno del solito: in questo caso dovrebbe esserci un rito più veloce ma i tempi non sono prevedibili".

IL DISPOSITIVO DEL GIUDICE - Nel dispositivo, il giudice del lavoro Barbara Cao, osserva che "la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Cassazione non osta e appare anzi coerente col principio in base al quale l’esecutività provvisoria della sentenza dichiarativa di fallimento (ex art. 16 co. 2 L.F.) non è suscettibile di sospensione (art. 18 co. 3) e i relativi effetti cessano solo col passaggio in giudicato della sentenza che ne ha disposto la revoca".

Inoltre, "Né la sospensione del presente giudizio confligge col carattere sommario e urgente del presente giudizio ove si osservi che allo stato, in presenza di una pronuncia di fallimento, benché revocata, i cui effetti perdurano a mente dell’art. 18 III co. R.D.

16.3.1942 n. 267, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe nessun effetto pratico per i lavoratori ricorrenti in quanto l’attività del Casinò è cessata e le eventuali pronunce di carattere economico avrebbero efficacia di mero accertamento".

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