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Comune Campione, ricorso motivi aggiuntivi: illegittimi atti di Zanzi

07 settembre 2019 - 10:00

Ecco i contenuti principali del ricorso per motivi aggiuntivi contro gli atti relativi alla nuova pianta organica del Comune di Campione, presentato da numerosi dipendenti.

Scritto da Anna Maria Rengo
Comune Campione, ricorso motivi aggiuntivi: illegittimi atti di Zanzi

"La deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Campione d’Italia n. 43 del 16.07.2019 ed i successivi atti adottati dall’Amministrazione ed impugnati con il presente ricorso sono innanzitutto illegittimi per invalidità derivata, in quanto strettamente connessi, strutturalmente e funzionalmente, ai precedenti atti impugnati con il ricorso principale". Lo si legge nel ricorso per motivi aggiunti presentato da numerosi dipendenti del Comune di Campione d'Italia contro tutti gli atti (comprese dunque le ultime deliberazioni del commissario Giorgio Zanzi) relative al taglio della pianta organica dell'ente.

Come noto, il ricorso sarà discusso al Tar del Lazio nella giornata di lunedì 9 settembre e in quella sede i giudici decideranno se sospendere l'efficacia dei nuovi atti, affinché si possa arrivare alla trattazione di merito di quello principale, prevista per il 19 novembre, senza che siano stati messi in disponibilità i lavoratori del Comune dichiarati eccedenti. Il commissario Zanzi aveva infatti presentato ricorso contro la sospensiva concessa dal Tar Lazio: lo stesso era stato accolto dal Consiglio di Stato ma i dpendenti avevano presentato un secondo ricorso per motivi aggiuntivi, ottenendo la sospensiva dell'applicazione degli atti con cui Zanzi dava praticamente il via al taglio all'organico.

Come si legge nel ricorso, "con i provvedimenti oggi impugnati l’Amministrazione comunale perpetra un modus operandi assolutamente illegittimo nel procedimento di rideterminazione della dotazione organica dell’ente, di dichiarazione dell’eccedenza del personale e di avvio conseguente della procedura di mobilità".
La delibera di Zanzi, a giudizio dei ricorrenti, "non si limita infatti alla correzione del numero dei dipendenti da mantenere nella dotazione organica dell’ente – n. 15 a fronte dei 16 indicati nella deliberazione n. 64/2018 – a seguito del rilievo formulato dal Ministero dell’Interno, ma, spingendosi ancora oltre la rideterminazione della propria dotazione organica, procede ad una vera e propria ridefinizione della pianta organica dell’ente, in violazione innanzitutto della previsione contenuta nell’art. 259, comma 6, del Tuel, ove si parla chiaramente della necessità per l’ente in dissesto di rideterminare la dotazione organica e di dichiarare le eccedenze di personale in sovrannumero ed ove non si fa quindi alcun riferimento alla struttura organizzativa dell’ente medesimo".

Entrando nel merito della deliberazione, il ricorso per motivi aggiuntivi evidenzia che "questa conferma la soppressione del Servizio speciale Controllo Casinò e del Corpo di Polizia municipale. A ciò si aggiunge la soppressione dell’Ufficio dei Servizi sociali a favore di altri servizi non essenziali quale l’ufficio postale, operata anche questa senza alcuna istruttoria e di conseguenza senza alcuna motivazione. A ciò si aggiunge che la nuova pianta organica non prevede livelli direttivi, con una scelta assolutamente irragionevole, posto che – come evidenziato dai rappresentanti dei lavoratori nell’incontro in Prefettura del 26 luglio u.s. (doc. 33) – non si comprende come con la nuova dotazione organica il Comune possa gestire la complessità dei procedimenti amministrativi a cui è chiamato a fare fronte, primi fra tutti quelli immediatamente connessi alla gestione delle questioni doganali".

La nuova deliberazione n. 43/2019, e gli atti successivamente adottati, "appaiono peraltro assolutamente carenti di alcuna istruttoria procedimentale volta alla ridefinizione della dotazione organica dell’ente, in palese violazione dell’iter indicato dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001".

LA DELIBERA SUL SERVIZIO CONTROLLO CASINO' - Anche la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 50 del 31.07.2019 (doc. 31), oltre che in via derivata per vizi dei precedenti atti, appare a giudizio dei ricorrenti "illegittima per vizi propri. In tale provvedimento – con cui, lo si ricorda, l’Amministrazione comunale dichiarava l’eccedenza degli elencati dipendenti appartenenti al Servizio Speciale Controllo Casinò, nonché dei dipendenti di categoria “D” appartenenti ad altre aree, collocandoli in posizione di disponibilità – due impiegati amministrativi, uno categoria C e uno B3 (nn. 30 e 31 dell’elenco), vengono messi in disponibilità in quanto prestanti il loro servizio amministrativo presso il Servizio di Controllo Casinò. Ma, dal momento che, con la deliberazione n. 43/2019 è stata soppressa unicamente la categoria D, i due suddetti impiegati avrebbero dovuto essere considerati come ricompresi nelle categorie amministrative B e C e quindi anche per loro avrebbero dovuto essere applicati criteri e graduatorie previsti per tali categorie, pena un’evidente disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti inseriti in tali categorie". Inoltre, con tale deliberazione "è stato messo in disponibilità anche il dipendente categoria 'D' responsabile dello Suap del Comune di Campione d’Italia. Tale circostanza determina inevitabilmente un’interruzione, che inevitabilmente si protrarrà nel tempo, delle attività dello Sportello unico, ossia di quell’ufficio che, come noto, è competente per tutti i procedimenti riguardanti l'esercizio delle attività produttive e le prestazioni di servizi, che rimarranno fermi sino alla nomina di altro responsabile".

L'UDIENZA AL TAR - I ricorrenti sottolineano, ancora, che "la celerità con cui il Commissario Prefettizio sta portando avanti la procedura di mobilità, in dispregio alle regole della relativa disciplina, determinerà inevitabilmente, in tempi assai brevi, la definitiva conclusione della procedura di mobilità in questione, con l’eventuale collocazione del personale in eccedenza presso altre sedi lavorative, da cui l’evidente pregiudizio per gli odierni ricorrenti.
Si deve peraltro evidenziare che l’accelerazione imposta alla procedura dal Commissario Prefettizio a seguito della riforma operata dal Consiglio di Stato dell’ordinanza resa da codesto On. TAR n. 1467 del 04.03.2019, nonostante la assai ravvicinata fissazione per la trattazione del merito della controversia, fissata da codesto onorevole Tar per il prossimo 19.11.2019, compromette allo stato significativamente l’utilità per gli odierni ricorrenti di un eventuale esito positivo della controversia nel citato merito. Da ciò un’ulteriore ragione a sostegno del rappresentato periculum".

 

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