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Casinò Venezia, Ooss diffidano azienda su ripartizione del Pdr

08 marzo 2019 - 11:30

Azienda e Ooss siedono a un tavolo tecnico sulla gestione di alcuni reparti, sullo sfondo la diffida sui meccanismi di ripartizione del premio di risultato.

Scritto da Anna Maria Rengo

Nonostante le tensioni sul fronte del nuovo contratto aziendale di lavoro per i dipendenti del Casinò di Venezia, azienda e sindacati (stavolta senza proprietà, trattandosi di un tavolo tecnico), tornano a incontrarsi. Lo faranno l'11 marzo: per quella data è stato infatti fissato (inizialmente si sarebbe dovuto tenere il 5 marzo, ma è stato posticipato) il tavolo tecnico per discutere sulla gestione di un paio di reparti della Casa da gioco.

LA DIFFIDA - Ma al di là del tema all'ordine del giorno, è più che probabile che si parlerà anche di un altro tema "caldo", ossia della diffida che le sigle sindacali hanno inviato al Casinò in merito alla ripartizione del premio di risultato, che avviene, a loro dire, secondo un meccanismo, previsto dal regolamento aziendale, che è "discriminatorio".

Il premio infatti "perpetra differenze di coefficienti assegnati tra dipendenti con medesime mansioni e facenti parte di medesimi reparti produttivi", come si legge nella diffida. Per esempio, "il trattamento delle colleghe in maternità o con turni pomeridiani per allattamento che, non avendo la cosiddetta indennità Ca' Noghera (corrisposta a chi lavora di notte Ndr) nel corso del triennio 2014/2016, hanno subito una decurtazione del relativo coefficiente storico", calcolato appunto sul periodo 2014/2016 anche se la dipendente (o chi usufruiva dei benefici della legge 104 o era in infortunio) è poi tornata a lavorare a pieno regime.

I sindacati hanno dunque diffidato l'azienda "a proseguire con tale meccanismo di ripartizione", invitandola a "parificare i coefficienti assegnati a dipendenti facenti parte di medesimi reparti produttivi", in quanto non c'è "snso giudirico di merito che autorizzi tali differenziazioni".
Nella diffida si evidenzia infine che "le stesse voci retributive (lettera E della Norma Transitoria del Cal 1999-2002 e indennità c.d. forbice di cui all’accordo del 20.6.2003 lett. b e c) risultano da un lato utili ai fini della determinazione del coefficiente storico individuale (così come unilateralmente imposto), e di converso vengono pagate in esecutività della sentenza Menegazzo".

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