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Intermittenti al Casinò St. Vincent, ecco l'intesa sulla proroga

21 dicembre 2017 - 11:06

I contenuti dell'accordo siglato per la proroga dell'intesa sui lavoratori intermittenti al Casinò di Saint Vincent.

Scritto da Anna Maria Rengo
Intermittenti al Casinò St. Vincent, ecco l'intesa sulla proroga

Tre pagine di contenuti, nell'accordo tra azienda e Fisascat Cisl, Slc Cgil, Uuilcom Uil, Snalc e Savt con cui si proroga l'intesa del 15 settembre 2016 sul contratto di lavoro intermittente al Saint Vincent Resort & Casino, e che sarebbe dovuto scadere a fine 2017.
Con l'accordo, si individua "nella data del 31 gennaio 2019" il termine ultimo di utilizzo di questa particolare figura contrattuale, e restano "invariate forme e modalità di ricorso al lavoro intermittente", ma con alcune integrazioni e/o modifiche, che decorrono dal 1° dicembre. In dettaglio, per quanto riguarda la retribuzione diretta, quella lorda oraria, in base al Ccal applicato al livello 7° di inquadramento, sarà: paga base 6,29 euro, contingenza 2,93 eiro, Edr 0,06 euro, per un totale orario lordo di 9,28 euro. A decorrere dal 1° dicembre, verrò riconosciuta agli intermittenti la maggiorazione per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. Il valore orario del premio di produzione sarà di 0,94 euro. Quanto alla retribuzione differita, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, si dovrà riconoscere quale quota oraria della retribuzione differita: tredicesima mensilità calcolata su base oraria 0,77 euro, ferie calcolata su base oraria 1,13 euro.

Inoltre, per ogni giornata di effettivo lavoro, indipendentemente dal numero di ore lavorative prestate, verrà riconosciuto un gettone di chiamata giornaliero pari a 10 euro. Per ogni giornata di effettivo lavoro, verrà inoltre riconosciuto un ulteriore gettone di chiamata pari a 10 euro nel caso in cui la chiamata del lavoratore avvenga con comunicazione eseguita entro le 24 ore precedenti l'effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Quanto al trattamento di fine rapporto, sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro, e sarà pari a 0,83 euro.
Ultimo punto dell'accordo, quello sui criteri di chiamata: "L'azienda - si legge - dovrà adottare come criterio privilegiato di chiamata la maggiore professionalità posseduta dal lavoratore, procedendosi alla chiamata dapprima dei lavoratori in possesso del maggior numero di abilitazioni con riguardo allaconoscenza del maggior numero di giochi tali da permettere la migliore flessibilità di impiego. In subordine, verrà utilizzato il criterio della maggiore disponibilità fornita dal lavoratore in relazione alle chiamate ricevute".
L'UGL - L'Ugl, che siede a un tavolo separato di trattativa, ha siglato un accordo simile, ma non identico, e che prevede ad esempio alcune note a verbale.
 

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