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Verso riapertura Casinò Campione, ecco il nuovo statuto

16 novembre 2021 - 11:30

In vista della riapertura del Casinò Campione, all'esame del consiglio comunale il nuovo statuto.

Scritto da Anna Maria Rengo
Verso riapertura Casinò Campione, ecco il nuovo statuto

Oltre alla nuova convenzione, il consiglio comunale di Campione d'Italia, convocato per il prossimo 22 novembre, sarà chiamato a esaminare e approvare anche il nuovo statuto della società di gestione, che prevede la sua trasformazione in una società benefit. Questa modifica statutaria era stata approvata con una deliberazione del consiglio comunale che risale al 14 aprile scorso.

I CONTENUTI DELLO STATUTO - Nello statuto si prevede che la società "avrà la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere (in Italia e all'estero), sedi secondarie, filiali, succursali (...) fermo restando che in ogni caso l'esercizio del gioco d'azzardo potrà esercitarsi solo nel rispetto delle autorizzazioni e provvedimento potrà esercitarsi solo nel rispetto delle autorizzazioni e provvedimenti normativi".

La società durerà fino al 31 dicembre 2050, e "potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci".
Nel nuovo statuto benefit si sottolinea che la società "svolge un ruolo sociale e con impatto significativo sulle persone e sul contesto territoriale e geografico, esercitando unìattività capace di generare anche effetti di utilità sociale e in questo trova il senso del proprio ruolo imprenditoriale". Inoltre, "svolge la propria attivitù nel rispetto dei principi di legalità, di prevenzione degli abusi, di responsabilizzazione di tutti i soggetit coinvolti a tutela del gioco legittimo". La società si qualifica come "benefit" ai sensi della legge di Stabilità 2016 e persegue anche una o più finalità di beneficio comune.

Oltre alle finalità,lo statuto indica che il capitale della società è di 2.070.000 euro, diviso in 2.070 azioni, "interamente appartenenti al Comune di Campione" e che "non si procede all'emissione dei titoli azionari".
La società può acquisire dal socio "conferimenti e/o finanziamenti sia a fondo perduto sia con diritto di restituzione, sia a titolo gratuito che oneroso, anche mediante compensazioni di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili".

Salvo diverse disposizioni, "l'apporto effettuato dal socio si intende a titolo di conferimento gratuito e in conto capitale".
La società può inoltre "ricorrere al finanziamento anche di terzi, anche mediante emissioni di obbligazioni", mentre "è precluso il collocamento di obbligazioni convertibili presso soggetti diversi dal socio". Inoltre, "può emettere strumenti finanziari partecipativi (...) anche di diverse categorie, a fronte di apporti in natura o in denaro da parte di terzi e/o di soci".

Quanto all'amministrazione, la società "è amministrata, su scelta dell'assemblea che procede alla relativa nomina, da un amministratore unico (che non sia esponente dell'amministrazione comunale titolare della partecipazione) o da un consiglio di amministrazione", composto "da un numero minimo di 3 fino a un massimo di 7 membri".

L'articolo 16, scorrendo ancora la bozza che approderà in consiglio comunale, prevede che "agli amministratori spetta il compenso determinato dall'assemblea", mentre "per le determinazioni del compenso da attribuire all'amministratore delegato o a consiglieri investiti di particolari cariche, la remunerazione è stabilita del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale".

Lo statuto prevede inoltre la possibilità di nominare un direttore generale: "La competenza sulla relativa nomina spetta all'assemblea e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della sua nomina. Per la nomina del direttore generale dovrà essere garantito il rispetto della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente".

L'articolo 19 torna invece agli adempimento previsti in materia di società benefit, prevedendo che la "società, a mezzo di decisione dell'organo amministrativo, individua uno o più soggetti, anche tra i suoi membri, ai quali affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune".

Di particolare interesse l'articolo 23, relativo alla destinazione degli utili: "Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5 percento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione". L'assemblea potrà anche "destinare gli utili, nella misura dalla stessa determinata, a favore di iniziative rientranti nella destinazione benefit o a favore dei dipendenti".

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