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Viminale: 'Riapertura Casinò Campione, bisogna aspettare Cassazione'

02 settembre 2020 - 09:57

Il Viminale ritiene che le soluzioni al vaglio per riaprire il Casinò di Campione non possono prescindere dalla conclusione del contenzioso fallimentare.

Scritto da Anna Maria Rengo

"Entrambe le proposte sopra sintetizzate prevedono, tuttavia, come pre-requisito la conclusione del contenzioso fallimentare, attualmente pendente in Cassazione".

Questa la conclusione della nota che il Viminale ha trasmesso alla Camera in merito all'attuazione dell'ordine del giorno del deputato della Lega Simone Billi, accolto dal governo, e con il quale si impegnava l'esecutivo a "valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del Casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro".
Ma, evidenzia il Viminale, qualsiasi soluzione non può prescindere dalla soluzione del contenzioso giudiziario ancora pendente.

Dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria, che "si inserisce nell'ambito di un assetto ordinamentale che riserva alla società di gestione del Casinò una specifica disciplina normativa", il ministero dell'Interno scende nel dettagli della questione della riapertura del Casinò, osservando appunto "come ogni valutazione in merito non possa prescindere dagli esiti della pendenza giudiziaria, ove risultano in discussione delicatissimi profili legali attinenti alla tutela dei soggetti creditori".

LA PRIMA SOLUZIONE - Una prima soluzione ipotizzata "riguarda, ad esempio, la possibilità di ricorrere all'articolo 6 della Legge fallimentare, che prevede l'istituto della cosiddetta dichiarazione del fallimento in proprio da parte del debitore, al fine di porre anzi tempo fine al contenzioso.
Ferme restando in proposito le valutazioni di competenza del ministero dell'Economia e delle Finanze, si osserva che un esame letterale della normativa di riferimento sembrerebbe lasciare limitati margini interpretativi per sostenere la tesi secondo cui il debitore, in costanza di un giudizio in corso, possa attivare l'istituto del fallimento in proprio".
Ad ogni buon conto, secondo il Viminale, "un'ipotetica dichiarazione in tal senso formulata dovrebbe essere deliberata dall'assemblea straordinaria della società, convocata su richiesta del socio unico ovvero del Comune di Campione d'Italia, che potrebbe, così, essere esposto a ricadute in termini di responsabilità, anche di natura penale".

LA SECONDA SOLUZIONE - Una seconda soluzione "potrebbe essere quella di consentire al Comune di promuovere una gara aperta ai privati perla gestione della Casa da gioco. Per rendere percorribile una simile ipotesi sarebbe necessaria l'adozione di una norma primaria che, modificando le previsioni dell'articolo 10-bis del decreto legge numero 174 del 2012, stabilisca espressamente che il ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, possa autorizzare il Comune a indire una gara pubblica per l'affidamento a soggetti terzi privati dell'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo, previa definizione del fallimento dell'attuale società di gestione che, quindi, si estinguerebbe come soggetto giuridico. Nel caso, peraltro, si valutasse l'adozione di una simile norma, sarebbe, altresì, opportuno prevederein via precauzionale, a tutela della stessa amministrazione comunale e dei Dicasteri vigilanti, che gli schemi degli atti di gara predisposti dal Comune e la relativa convenzione siano sottoposti al preventivo vaglio dell'Avvocatura generale dello Stato".

Il Viminale evidenzia: "Tale soluzione sarebbe, del resto, confortata dal precedente del 2014 relativo alla società di gestione del Casinò di Venezia, per il quale il Comune ha avviato una gara pubblica per affidamento a terzi dell'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo. In quel caso, tuttavia, l'intero procedimento era dotato di una copertura normativa in quanto l'autorizzazione era stata concessa con decreto ministeriale in base a una norma che, in deroga a un preciso divieto di natura penale, demandava al ministero dell'Interno il potere di autorizzare l'Amministrazione comunale a gestire l'attività del gioco, senza indicare le relative modalità di esercizio".

Ma, viceversa, nel caso di Campione d'Italia "le modalità di gestione sono state più dettagliatamente disciplinate, da ultimo, con il citato decreto legge numero 174 del 2012 che, al momento, non consente di seguire il medesimo percorso amministrativo".

E in ogni caso, conclude la nota del Viminale, bisogna prima concludere il contenzioso fallimentare.

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