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Dl fiscale: uso contante, pioggia di emendamenti alla Camera

13 novembre 2019 - 11:50

Tanti emendamenti, in commissione Finanze, all'articolo del Dl fiscale che più interessa i casinò, quello sull'uso del contante.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl fiscale: uso contante, pioggia di emendamenti alla Camera

Sono numerosi, e di segno opposto, gli emendamenti presentati alla sesta commissione Finanze della Camera all'articolo 18 del Dl fiscale, quello che più interessa i casinò e che prevede che la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante in Italia, attualmente fissata a 3mila euro, scenda a 2mila dal 1° luglio 2020 e si attesti a mille dal 2022 in poi.

Eccoli:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è soggetto ad alcun limite".
18. 5. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino

"Sostituirlo con il seguente:
Articolo 18.
(Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
3. A decorrere dal 1° luglio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del predetto decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente e l'operazione all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.
4. A decorrere dal 1° luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo da cui non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
18. 16. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

"Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati".
18. 6. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami, Zucconi.

"Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.
b) All'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.»".
18. 7. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

"Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «e fino al 31 dicembre 2021» e le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro».
Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: al 31 dicembre 2021 e le parole: Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro".
18. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

"Al comma 1, lettera a) sopprimere il secondo periodo e alla lettera b) sopprimere il secondo periodo".
18. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

"Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2021".
18. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

"Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n° 92 è soppresso".
18. 10. Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

"Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2020, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni
effettuate mediante carte di pagamento.
1-ter. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 1-bis.
1-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
18. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.

"Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di favorire l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici gli istituti di credito presenti nel territorio dello Stato devono restituire a coloro che utilizzano pagamenti elettronici l'uno per cento sulle transazioni effettuate dai medesimi soggetti che utilizzano i pagamenti elettronici".
18. 13. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

"Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle persone fisiche che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età".
18. 14. Osnato, Bignami, Zucconi.

"Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in
misura non superiore a 500 euro mensili»".
18. 15. Lorenzin.

"Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Articolo 18-bis.
(Riemersione attività detenute sotto forma di denaro contante)
1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 6 e sino al 30 giugno 2020, le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi attività di lavoro o stabile organizzazione in Italia, possono avvalersi della procedura di cui al presente articolo al fine di far riemergere le attività detenute, anche per interposta persona, sotto forma di denaro contante, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sia in Italia che all'estero a condizione che le
attività riemerse non siano provento di reato, salvo quanto previsto dal comma 8, e che le somme, nel caso in cui le somme siano detenute all'estero, siano fatte rientrare nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, fatte salve eventuali ulteriori istruzioni previste dal provvedimento di cui al comma 6.
2. In relazione al complesso delle somme riemerse, ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo:

a) di versare un'aliquota unica pari al 15 per cento delle somme dichiarate, secondo le modalità previste dal comma 4;
b) di destinare, una quota non inferiore al 35 per cento delle somme dichiarate ai Piani individuali di risparmio (P.I.R.) di cui ai commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, o all'acquisto di titoli dello Stato italiano, con vincolo, decorrente dalla data di investimento, di detenere tali partecipazioni o titoli per almeno 5 anni;
c) di indicare in sede di dichiarazione annuale, senza oneri fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera a), se la residua quota del 50 per cento delle somme dichiarate sia ancora nella sua disponibilità o in alternativa, la sua eventuale destinazione.
3. Ai fini della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita istanza, fornendo informazioni sulla modalità con le quali si sono formate le attività detenute per contanti. Alla ricognizione delle somme riemerse provvedono, mediante perizia giurata, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al Testo unico delle leggi bancarie e creditizie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, eventualmente depositari delle somme medesime, o i professionisti iscritti, da
almeno 10 anni, all'ordine dei notai o dei commercialisti.
4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, al versamento in unica soluzione dell'aliquota unica di cui alla lettera a) del comma 2, entro il 30 settembre 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Ove la somma dovuta sia superiore a 15.000 euro, il versamento può essere ripartito in tre rate trimestrali aventi decorrenza 30 settembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021.
5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, entro i medesimi termini previsti dalla comma 4, ad effettuare gli adempimenti di cui alla lettera b), del comma 2 dandone conto all'Amministrazione finanziaria. Tali obblighi devono essere ottemperati entro il 31 dicembre 2020.
6. Le modalità applicative e gli adempimenti, anche dichiarativi, dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
7. Se soggetti di cui al comma 1 non provvedono agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 entro i termini previsti dai commi 3 e 4 o vi provvedono in misura insufficiente, fino al 31 dicembre 2020 si applica una sanzione pari al 30 per cento della somma dichiarata. Decorso tale termine si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per i redditi omessi in dichiarazione.
8. In sede dichiarativa, per l'esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero si applica, salvo fatto più grave, l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Chiunque si avvalga della procedura di riemersione al fine di dichiarare attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti dai reati indicati dall'articolo 407, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dai reati indicati dall'articolo 32-quater del codice penale, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è punito, fatte salve le sanzioni già previste, con le modalità indicate dal primo periodo del presente comma.
9. Il procedimento di riemersione non è ammesso se la richiesta è presentata dopo che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di riemersione indicato nel presente articolo. La preclusione opera anche nelle
ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, che le attività riemerse costituiscano elemento utilizzabile a sfavore, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente alle disponibilità dichiarate;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente alle disponibilità dichiarate. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.
11. Al fine di rendere più stringenti le disposizioni in materia denaro contante trasportato da persona fisica che entra nel territorio dell'Unione europea o ne esce, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «2. Il sequestro è eseguito nel limite: a) del 50 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 5.000 euro; b) dell'80 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro; c) del 100 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi»;
2) i commi 4, 6, e 8 dell'articolo 6 sono abrogati;
3) gli articoli 7 ed 8 sono abrogati;
4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9. (Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 1.000 euro: a) dal 10 al 30 per cento dell'importo del trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 5.000 euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore non è superiore a 10.000 euro; c) dal 50 per cento al 80 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 14.»
12. Le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, come modificate dal comma 11 del presente articolo si applicano dal 31 marzo 2020. L'Agenzia delle dogane provvede ad informare i soggetti in transito delle disposizioni di cui al comma 11, mediante appositi avvisi redatti nelle principali lingue da essi utilizzate ed esposti con carattere di evidenza nei punti di entrata e di uscita del territorio nazionale".
18. 02. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.


"Sopprimerlo".
18. 03. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

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