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Modifiche codice della strada a Campione, pronti subemendamenti

04 luglio 2019 - 07:36

Presentati ieri, 3 luglio, subemendamenti all'articolo 5 su 'Modifiche al codice della strada': le disposizioni non sono applicabili ai residenti del Comune di Campione D'Italia.

Scritto da Redazione
Modifiche codice della strada a Campione, pronti subemendamenti

Presentati nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, in nona commissione Trasporti alla Camera, alcuni subemendamenti all'emendamento 5.100 all'articolo 5 sul disegno di legge sulle "Modifiche al codice della strada", che prevede che alcune disposizioni non siano applicabili ai residenti del Comune di Campione D'Italia.

Diego De Lorenzis, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 3 luglio continua l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 e avverte che sono stati presentati 4 subemendamenti all’emendamento 5.100 dei relatori (Diego De Lorenzis M5S e Giuseppe Cesare Donina Lega).
 
“All’emendamento 5.100 - si legge nel testo - capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, lettera h), sostituire le parole: 'residenti all’estero con le seguenti: aventi la residenza anagrafica all’estero (0. 5. 100. 1. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini).
 
All’emendamento 5.100, capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all’estero in esecuzione di un servizio di cortesia. (0. 5. 100. 2. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini).
 
All’emendamento 5.100, capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all’estero, noleggiati per un periodo non superiore a 30 giorni. (0. 5. 100. 3. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini).
 
All’emendamento 5.100, capoverso b-bis), numero 2, comma 1-quinquies, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all’estero intestati ad un familiare entro il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all’estero. (0. 5. 100. 4. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini).
 
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all’articolo 93: 1) al comma 1-ter, ovunque ricorrano, dopo le parole: 'Spazio economico europeo' sono inserite le seguenti: 'o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco'; 2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano: a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia".

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