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Casinò, in Consiglio istanza su decadenza consiglieri condannati

23 novembre 2021 - 15:25

Approda in Consiglio Valle l'istanza di Alberto Zucchi per fare decadere i consiglieri regionali in carica condannati dalla Corte dei Conti per i finanziamenti al Casinò di St. Vincent.

Scritto da Anna Maria Rengo
Casinò, in Consiglio istanza su decadenza consiglieri condannati

Riflettori accesi sul Consiglio Valle, convocato per il 1° e 2 dicembre. All'ordine del giorno, figura infatti l'istanza presentata da Alberto Zucchi, responsabile regionale di Fratelli d'Italia e in questa sede in qualità di elettore della Regione, volta "ad avviare - se ritenuta sussistente la causa di incompatibilità sopravvenuta di cui alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2007 nei confronti dei Consiglieri che abbiano un debito liquido ed esigibile nei confronti della Regione e siano stati legalmente messi in mora in conseguenza dell'esecutività della sentenza della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello n. 350/2021 della Corte dei Conti riguardante la gestione del Casino de la Vallée spa - le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 8, al fine dell'adozione della deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007".

La richiesta pervenuta da Zucchi, che aveva chiesto anche le dimissioni del presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin, per non aver avviato le procedure, chiama in causa ovviamente la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato 18 politici valdostani, 6 dei quali ancora in carica, a risarcire 16 milioni di euro alla Regione Valle d'Aosta per i finanziamenti da loro votati a favore della società di gestione del Casinò di Saint Vincent dal 2012 al 2015, una sentenza che la Regione ha impugnato in Corte costituzionale.

Zucchi chiedeva al Consiglio di adottare "le deliberazioni" in ordine alla susistenza o meno della causa di incompatibilità sopravvenuta, "nei confronti dei consiglieri che abbiano un debito liquido ed esigibile nei confronti della Regione e siano stati legalmente messi in mora in conseguenza dell'esecutività della sentenza".

L'ISTRUTTORIA DELLA REGIONE - Nell'ammettere l'istanza, la Regione prende atto che "le risultanze dell'istruttoria condotta d'ufficio in merito alla sussistenza o meno di cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 8 della l.r. 20/2007, in capo ai Consiglieri regionali attualmente in carica interessati dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021 (i Consiglieri Baccega, Marguerettaz, Marquis, Restano, Rollandin, Testolin)", evidenziano che "L'articolo 5 della l.r. 20/2007 individua le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, tra le quali risultano prima facie applicabili alla presente situazione la lettera v) e la lettera q).

La lettera v) dispone che siano incompatibili con la carica di consigliere regionale "v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;".
Alla luce delle risultanze delle verifiche condotte e delle informazioni acquisite, "si ritiene che non sussista, in capo ai Consiglieri regionali attualmente in carica interessati dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021, la causa di incompatibilità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2007, rivestendo questa un carattere di disposizione generale che riguarda, genericamente, 'coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora'.

Nel caso di specie, sussiste, invece, "una disposizione speciale direttamente applicabile, contenuta nella lettera q) del medesimo articolo della l.r. 20/2007. Tale lettera prevede in modo specifico l'incompatibilità di 'coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito'.

La lettera q) individua come incompatibili con la carica di consigliere gli amministratori: "tali devono essere considerati, nel caso di specie, anche i Consiglieri, stante la qualificazione attribuita dalla sentenza in argomento all'atto da essi adottato e che ha dato origine alla condanna. Si tratta, quindi, di fatto compiuto da persone, nella loro qualità di Consiglieri regionali, che hanno approvato un atto che è stato poi oggetto di sentenza di condanna da parte della Magistratura contabile.

La lettera q) è da considerare speciale rispetto alla disposizione della lettera v), più generica, dal momento che, sulla base del c.d. criterio di specialità (espresso dal brocardo 'lex specialis derogat legi generali'), la norma 'speciale' prevale su quella 'generale' in quanto la fattispecie da essa disciplinata contempla tutti gli elementi della fattispecie "generale" e in più (almeno) un ulteriore elemento, detto, appunto specializzante".

Nel caso di specie "si dovrebbe, quindi, far riferimento alla lettera q), ma ad un più attento esame anche la medesima risulta, allo stato, del pari non applicabile all'ipotesi in questione, in quanto la stessa stabilisce l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale 'per coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito'.

La sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021 - "risulta, infatti, impugnata con ricorso per Cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost, 362, comma 1, c.p.c. e 207 del Codice di Giustizia contabile da tutti i soggetti interessati dalla sentenza della Corte dei Conti citata. Di conseguenza, per effetto del disposto dell’art. 177, comma 2, del Codice di Giustizia contabile, la sentenza non è, allo stato, definitiva ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 20/2007.

Pertanto, la causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera q), della l.r. 20/2007 non può, allo stato, in concreto operare per mancanza del requisito del passaggio in giudicato della sentenza.

Da ultimo, si ricorda come altra cosa sia la procedura esecutiva, di competenza dell'Avvocatura regionale. L’esecuzione della sentenza d'appello (a differenza di quanto avviene per le sentenze di primo grado) non è infatti sospesa, in base al disposto dell’articolo 373 c.p.c., dal ricorso per Cassazione; la richiesta di sospensione va eventualmente presentata su istanza di parte al Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata che può concederla con ordinanza non impugnabile.

Occorre, infine, sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, le norme - quali l'articolo 5 della l.r. 20/2007 - che incidono sul diritto di elettorato passivo (costituzionalmente garantito dall’art. 51 Cost.) sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Di conseguenza, in materia elettorale è preclusa la possibilità di interpretazione analogica a fattispecie diverse da quelle contemplate dal legislatore, al quale solo spetta l’esercizio del potere discrezionale di incidere su diritti soggettivi".

Per quanto attiene alle procedure di contestazione relative a una causa di incompatibilità, l’articolo 8, comma 5, della l.r. 20/2007 dispone che “Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sia sopravvenuta all’elezione, il presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data di accertamento della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, ne dà contestazione all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute o ad effettuare l’opzione tra la carica consiliare e la carica o l’ufficio incompatibile ricoperto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione.”.

Per le motivazioni sopra riportate in esito all’istruttoria condotta, "la Presidenza del Consiglio non ha dato corso alle procedure di contestazione indicate dal predetto articolo 8, comma 5, della l.r. 20/2007, in quanto ha ritenuto non comprovata la sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta in capo ai Consiglieri regionali attualmente in carica interessati dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale di Appello n. 350/2021, né ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera q), della l.r. 20/2007, per mancanza, allo stato, del requisito del passaggio in giudicato della sentenza stessa, né ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2007, disposizione generale ritenuta non applicabile al caso in questione vista la sussistenza della norma speciale che disciplina la fattispecie sopra richiamata.".

 

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