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Casinò, Lanièce: 'Sospensione Isi ed esclusione da Tu partecipate'

12 aprile 2021 - 17:04

Con due emendamenti, Gruppo Autonomie e Pd chiedono assieme misure per i casinò nel Dl Sostegni.

Scritto da Anna Maria Rengo
Casinò, Lanièce: 'Sospensione Isi ed esclusione da Tu partecipate'

Escludere per 24 mesi le case da gioco dall'applicazione delle disposizioni previste nel Testo unico sulle partecipate e sospendere fino a dicembre 2021 il pagamento dell'Imposta sugli intrattenimenti.

Queste, in sintesi, le richieste che i senatori Albert Lanièce (Gruppo Autonomie), Andrea Ferrazzi (Pd), Julia Unterberger (Aut), Meinhard Durnwalder (Aut) e Gianclaudio Bressa (Aut) fanno con due emendamenti al disegno di concersione in legge del decreto Sostegni, all'esame della quinta (Bilancio) e sesta (Finanze) commissioni della Camera.

IL PRIMO EMENDAMENTO

Art. 30

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, le case da gioco presenti sul territorio nazionale sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall’applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà delle amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.”.

IL SECONDO EMENDAMENTO 

Art. 30

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«30-bis.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le tre case da gioco presenti sul territorio nazionale, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R 26 febbraio 1972, n. 640, come modificato dal D. lgs 26 febbraio 1999, n. 60, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

 

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