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Milleproroghe e Campione, i tecnici: 'Valutare effetti finanziari'

24 febbraio 2021 - 11:44

Il Servizio bilancio del Senato esamina le disposizioni su Campione contenute nel Milleproroghe.

Scritto da Amr
Milleproroghe e Campione, i tecnici: 'Valutare effetti finanziari'

Milleproroghe già in Senato, dopo il via libera della Camera, per un esame che si preannuncia breve e con testo blindato.
Ad analizzare le norme inserite nel testo del disegno di conversione in legge del decreto grazie agli emendamenti approvati in commissione alla camera sono i tecnici del Servizio bilancio di Palazzo Madama. E dunque, si parla anche di quelle relative a Campione d'Italia.

LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Quanto l'articolo 3, comma 11-bis
(Anticipazioni di tesoreria Campione d'Italia), la norma, inserita dalla Camera dei deputati, è finalizzata a prorogare fino all’anno 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea (Campione d’Italia), l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, già previsto per tutti gli enti locali per il triennio 2020-2022. La proroga riguarda, altresì, le modalità di determinazione di tale limite massimo, riferito alla media delle entrate correnti accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, anziché alle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come previsto dal Tuel. I tecnici del Bilancio non hanno osservazioni da formulare in proposito.

LE MISURE FISCALI - Quanto all'articolo 3, comma 11-ter (Misure fiscali per Campione d'Italia), le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riscrivono rispettivamente i commi 576-bis e 577-bis dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020), come novellati dal D.L. n. 34 del 2020. Il nuovo comma 576-bis eleva sia per il periodo di imposta 2020 sia per quello in corso al 31 dicembre 2021, i massimali già indicati nella legislazione vigente per il solo esercizio 2020 al fine del riconoscimento di talune agevolazioni fiscali in materia di Irpef, Ires ed Irap in favore di contribuenti variamente residenti, aventi sede ed operanti nel Comune di Campione d'Italia. Nello specifico è elevato da 800.000 euro a 1.800.000 euro il limite di importo per ogni impresa. Per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è elevato da 120.000 a 270.000 euro ed è fissato in euro 225.000, (in luogo di 100.000 euro) per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Con il nuovo comma 577-bis, sempre per i periodi di imposta sopra indicati, si eleva a 1.800.000 euro il limite per ogni impresa del credito di imposta riconosciuto in relazione all'effettuazione di taluni investimenti. Detto limite è elevato a 270.000 ed a 220.000 rispettivamente per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel ricordare che non è "resa disponibile" la relazione tecnica, il Servizio bilancio ricorda preliminarmente che, in relazione alle vigenti disposizioni di cui ai citati commi 576-bis e 577-bis, la relativa Rt evidenziava che: "dalle elaborazioni effettuate l'innalzamento del limite de minimis, attuato con la modifica del comma 576-bis, non produce effetti" Con riferimento all'altro comma, il cui impatto finanziario è stato esaminato unitamente al comma 577, la Rt rappresentava che "in base all'analisi dei dati degli investimenti effettuati nell'area e desunti dalla maggior deduzione per il super ammortamento risulterebbe un totale investito di limitata rilevanza". Concludeva quindi valutando che la modifica in esame non produceva ulteriori effetti rispetto a quanto già previsto.

Il Servizio rappresenta in conclusione che "l'articolato non associa effetti finanziari alle disposizioni in commento. Tuttavia, pur potendosi ipotizzare, in considerazione di quanto rappresentato nella Rt originaria, che l'impatto finanziario dell'innalzamento delle soglie possa essere già stato considerato nelle stime precedenti, appare in ogni caso necessaria una valutazione tecnica del Governo".

LE SOCIETA' PARTECIPATE - I tecnici analizzano anche le disposizioni in materia di società partecipate, contenute all'articolo 3-bis.
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021 e su di essa il Servizio bilancio non ha nulla da osservare.

 

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