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Società partecipate e Campione, le novità nel Milleproroghe

23 febbraio 2021 - 09:26

Ecco le modifiche che riguardano Campione d'Italia e le società partecipate, introdotte nel Ddl Milleproroghe.

Scritto da Anna Maria Rengo
Società partecipate e Campione, le novità nel Milleproroghe

Il disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe, di cui oggi 23 febbraio continua l'esame da parte dell'Aula della Camera, è stato oggetto di diverse modifiche grazie ai lavori delle due commissioni incaricate in sede referente, la prima (Affari costituzionali) e la quinta (Bilancio). E tre le novità che sono state apportate, ce ne sono due che riguardano direttamente le società partecipate dagli enti pubblici, come sono appunto quelle che gestiscono i casinò, e Campione d'Italia.

Ecco dunque le norme approvate in commissione:

LE NORME SU CAMPIONE

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:
“576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”;
b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:
“577-bis. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.

LE NORME SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
« Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di società partecipate) – 1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021".

LA DISCUSSIONE IN AULA - Sulle società partecipate si è soffermata, nel dibattito in Aula, la deputata della Lega Laura Ravetto: "Abbiamo ottenuto la proroga per gli enti, quindi in generale per le regioni e per i comuni, che, in base alla normativa europea, avrebbero dovuto da subito alienare le partecipate in sofferenza, perché è stata una riflessione di tutto il Parlamento che, in una situazione come questa, che ha determinato chiaramente sofferenze economiche anche nelle partecipate, sarebbe stato utile rinviare quest’onere".

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