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Milleproroghe in Aula, approvato emendamento su Campione

22 febbraio 2021 - 09:06

Il disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe approda in Aula alla Camera, approvato in commissione l'emendamento su Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Milleproroghe in Aula, approvato emendamento su Campione

Milleproroghe in Aula alla Camera oggi, lunedì 22 febbraio, con le commissioni Affari costituzionali e Bilancio che hanno ultimato il loro esame del testo. Nei lavori di sabato, i presentatari, in primis la deputata del Pd Chiara Braga, hanno accettato la riformulazione chiesta dell'emendamento su Campione d'Italia, sulla quale era stata espresso parere favorevole, e dunque la proposta di modifica al disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stata approvata.

Ora gli occhi si spostano in Aula: alle 9 è scaduto il termine per presentare gli emendamenti che saranno esaminati in questa sede, sempre che non il Governo Draghi non decida di porre la sua prima fiducia.

In attesa della distribuzione del fascicolo e/o della pubblicazione degli stessi, pare certo che non sia stato ripresentato quello sullo statuto di Campione d'Italia e neanche quello di Del Barba (Italia Viva) che prevedeva uno stanziamento di 30 milioni di euro a favore dell'enclave.

Ecco invece cosa prevede l'emendamento riformulato e approvato, che ha la finalità di prorogare al 2027 il criterio su cui calcolare l'anticipazione di tesoreria e di prorogare di un anno i benefici previsti per chi investe a Campione d'Italia, soprattutto alla luce del fatto che nel 2020 non c'è stato quasi nessuno che è venuto a investire a causa della pandemia.

IL NUOVO TESTO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.


11-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente: « 576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;

b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente: « 577-bis. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al
comma 577 il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli ».

3.87. (Nuova formulazione) Braga, Fragomeli, Lorenzin.

 

 

 

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