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Fondi e redditi a Campione, Del Barba chiede modifiche a Milleproroghe

30 gennaio 2021 - 11:40

Il deputato di Iv Mauro Del Barba chiede modifiche al Dl Milleproroghe in merito ai redditi a Campione d'Italia e ai fondi destinati al Comune.

Scritto da Anna Maria Rengo

Nel corposo faldone di emendamenti (circa 2.500) presentati alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera al disegno di conversione in legge del decreto legge Milleproroghe si torna a parlare di Campione d'Italia.

In questo caso, non direttamente del suo casinò e del relativo statuto, ma di redditi e delle norme , contenute nella legge 58/2019, che prevedono che a decorrere appunto dal 2019 "al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato 'Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia', dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno".

A presentare una proposta di modifica in materia è il deputato di Italia Viva Mauro Del Barba che, assieme con il collega Marco Di Maio, chiede di aggiungere, in coda a tali norme, che "Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione, rientrano nella competenza dell’ente. A tale fine, nell’anno 2021, è anticipato un importo, in un’unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all’articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’erogazione del contributo di competenza per l’anno 2021".

Inoltre, "l’anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell’articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all’articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016".

Quanto poi all’articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quello che prevede che "per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 (che a sua volta prevede che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022) è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio" sono aggiunte le seguenti parole: "e fino all’esercizio 2025".

Infine, all’articolo 188-bis comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l’abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune".

Da queste disposizioni derivano oneri pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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