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Dl Ristori quater: 'A dicembre sospesi versamenti per i casinò'

02 dicembre 2020 - 08:43

Nel decreto quater prevista la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza a dicembre per i casinò.

Scritto da Anna Maria Rengo

Trasmesso al Senato, come del resto i tre precedenti decreti legge "ristori", il quater, in termini tecnici "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19". E tra le disposizioni contenute nell'articolato, così come spiegate nell'allegata relazione tecnica, ne spuntano di interesse anche per i casinò. Si tratta, in particolare, dell'articolo 2, con il quale si prevede la "Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre".

L’articolo, si legge nella relazione, prevede la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato e delle addizionali regionali e comunali, dei versamenti dell’Iva nonché dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel mese dicembre 2020. La sospensione opera per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che hanno subito nel mese di novembre dell’anno 2020 – rispetto allo stesso mese dell’anno precedente – una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento (comma 1).

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini di versamento, di cui al comma 1,
anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso di recente – in data successiva al 30 novembre 2019 – la loro attività di impresa,
di arte o professione. Per tali soggetti si prescinde dai parametri previsti nello stesso
comma 1 data l’assenza di ricavi o compensi a novembre 2019.

Di particolare interesse, il comma 3 che prevede che la sospensione si applichi, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 – quali attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali o attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò – e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

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