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Manovra 2021 e norme Campione, al via esame delle commissioni

21 novembre 2020 - 09:48

Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera avviano l'esame del disegno di legge di Bilancio 2021 e delle sue norme su Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo

Esame in tempi più stretti del solito, per il disegno di legge di Bilancio 2021, visto che lo stesso è approdato in Parlamento con un mese di ritardo ma deve essere approvato entro fine anno. Come noto, il testo è all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che avviano da oggi 21 novembre un breve ciclo di audizioni, che terranno congiuntamente alle analoghe del Senato.

Tra i soggetti auditi, ci sono anche Sapar e Sistema Gioco Italia, oltre che naturalmente il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e l'Ufficio parlamentare di bilancio.

LE NORME SU CAMPIONE - Con riferimento alla tassazione degli enti territoriali, il Dipartimento bilancio segnala, nel suo quadro di sintesi degli interventi, le modifiche all'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (Ilcci), volte a escludere dall'applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte,
di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le
prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni (articolo 155).

Si tratta di una disposizione che viene poi dettagliata nel dossier: l’articolo 155 integra la disciplina dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci), per escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni
di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.

L’articolo 155 in esame integra la disciplina dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci), istituita dai commi 559-568 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

In sintesi l’Ilcci si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, nonché all’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea; è considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera. Soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia, mentre il soggetto passivo è chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.
L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consumatori finali.

La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si ricorda che in Svizzera la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a un’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto del 7,7 per cento; soggiacciono ad aliquota ridotta del 2,5 per cento alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali; il pernottamento in albergo (colazione inclusa) soggiace a un’aliquota speciale del 3,7 per cento.
In attesa dell’emenazione della disciplina secondaria (decreto del Mef con indicazione, tra l’altro, delle operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera; dei termini, delle modalità di versamento, delle modalità di dichiarazione, accertamento e riscossione dell’imposta), il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato specifiche linee guida sull’applicazione dell’Ilcci, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020 (più precisamente, essa si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020).

Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) le norme in esame integrano la disciplina sui presupposti di territorialità dell’imposta (comma 562 della legge di bilancio 2020).
Le norme vigenti dispongono che le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune; le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio di Campione d’Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Viene poi prevista una specifica disciplina applicabile alle prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Le disposizioni in commento anzitutto recano specifiche regole per le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento: esse non si considerano effettuate nel Comune e, dunque, non sono assoggettate a imposta.
La lettera b) del comma 1 in esame effettua una correzione formale al terzo periodo del comma 562, e la lettera c) esclude dall’imposta le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni, chiarendo che esse non si considerano effettuate a Campione d’Italia.
La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che le disposizioni introdotte hanno il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali servizi.

 

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