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Campione, le modifiche all'Icci approdano alla Camera

19 novembre 2020 - 10:59

Trasmessa alla Camera la Manovra 2021, ecco le disposizioni su Campione d'Italia e la sua imposta locale sul consumo.

Scritto da Amr

Mentre si allungano i tempi per la pronuncia della Corte di Cassazione sui contenzioni in merito al fallimento (peraltro annullato) della società di gestione del Casinò di Campione d'Italia, qualcosa si muove sul fronte politico, in merito alle problematiche dell'enclave.

Dopo essere stato bollinato, è stato infatti trasmesso alla Camera dei deputati il disegno di legge di bilancio 2021, che dovrà essere approvato entro la fine del 2020 per entrare in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno. E un articolo, il 155, è dedicato all'"Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia", che era stata istituita con la legge di Bilancio 2020.

La nuova previsione normativa prevede che "1. All’articolo 1, comma 562 primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la legge di Bilancio 2020, appunto) sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole 'Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune'. sono aggiunte le seguenti: 'Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune.'.
b) al terzo periodo, dopo le parole ', le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni' aggiungere le parole 'da soggetti'; inoltre, dopo le parole 'non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia.' aggiungere le seguenti parole 'Non si considerano effettuate a Campione d’Italia le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.'.

A spiegare nel dettaglio le novità apportate con il nuovo articolo, è la Relazione tecnica allegata alla Manovra: la disposizione intende integrare il comma 562 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi.
In particolare, per quanto concerne le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a Illci.
Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettata all’Iva svizzera.
Analogamente non risultano assoggettate all’Illci le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.
Nella Rt originaria del comma 592, dell’articolo 1, della L. 160/2019, era stata valutata in 5 milioni di euro l’introduzione della suddetta Illci.
In mancanza di dati puntuali e nell’ottica della prudenza, la valutazione era stata fatta utilizzando i dati Irap relativi ai soli soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia.
Analogamente, la disposizione viene valutato sullo stesso insieme di dati e quindi soltanto per i soggetti residenti nel comune.
Ciò premesso, ne è scaturita una riduzione di gettito, rispetto alla stima originaria, di importo limitato e pari a circa 0,02 milioni di euro su base annua dal 2020.

 

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