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Legge di Bilancio 2021, Governo interviene di nuovo sull'Illci

16 novembre 2020 - 09:24

In attesa di sviluppi sulla complessa questione del Casinò, nel disegno di legge di Bilancio nuove disposizioni su Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo

Mentre si avvicina il giorno, in realtà mai troppo vicino vista l'attesa, in cui si conoscerà l'orientamento della Corte di Cassazione sulla vicenda giudiziaria relativa al fallimento del Casinò Campione d'Italia, il Governo interviene di nuovo sulle problematiche dell'enclave. E lo fa attraverso un nuovo articolo, inserito nel disegno di legge di Bilancio che si appresta oggi 16 novembre a essere approvato da consiglio dei ministri, per poi prendere il suo percorso parlamentare, più corto del solito visto che il Ddl (per ovvi e noti motivi) è in ritardo di un mese, ma deve lo stesso entrare in vigore il 1° gennaio 2021.

Nella bozza del disegno di legge, che Gioconews.it ha potuto visionare, è inserito un articolo dedicato all'Illci, ossia l'Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia istituita, sempre con legge di Bilancio, ma nel 2020.
L'articolo va a modificare proprio la citata norma:
"1. All’articolo 1, comma 562 primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune" sono aggiunte le seguenti: “Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune.”.
b) al terzo periodo, dopo le parole “, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni” aggiungere le parole “da soggetti”; inoltre, dopo le parole “non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia.” aggiungere le seguenti parole “Non si considerano effettuate a Campione d’Italia le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.”.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - I tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze spiegano così il contenuto dell'articolo: "La disposizione integra il comma 562 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi.
In particolare, interviene sulla regola di territorialità per le forniture di beni a Campione d’Italia prevedendo che facciano eccezione al principio generale, in base al quale le forniture di beni sono tassate nel luogo in cui avviene la consegna o la messa a disposizione del bene, le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, le quali non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a Illci. Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettata all’Iva svizzera".

Parimenti, "viene integrata la regola di territorialità relativa alle prestazioni di servizi, prevedendo che non si considerano effettuate a Campione d’Italia le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni. Tale previsione ha lo scopo di mantenere inalterato il livello di tassazione applicato a Campione d’Italia, fino al 31 dicembre 2019".

 

 

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