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Dl Rilancio, Servizio Bilancio: 'Campione, quantificare effetti norme'

11 luglio 2020 - 09:39

Dl Rilancio alla volata finale in Senato: i tecnici del Servizio Bilancio chiedono elementi per quantificare gli effetti delle norme su Campione.

Scritto da Amr
Dl Rilancio, Servizio Bilancio: 'Campione, quantificare effetti norme'

Lunedì 13 luglio, alle 17, la Commissione Bilancio del Senato ha in agenda l'avvio dell'esame del ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno scade martedì 14, alle 10. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è atteso in Aula il 14 luglio ed è certo che il testo sia blindato dalla richiesta di fiducia da parte del governo.

LE NORME SU CAMPIONE - Il Servizio del Bilancio, nelle sue schede di lettura, si sofferma sulle norme contenute dell'articolo 129-bis, recante imposte dirette e accise Campione d'Italia, e ricorda: "Il comma 1 dell'articolo in esame, introdotto durante l'esame parlamentare, modifica diversi commi dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. In particolare, le novelle interessano:
a) comma 573 e b) comma 574: si sopprime la data del 20 ottobre 2019 indicata per l'individuazione dei soggetti iscritti, rispettivamente nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia o presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como per i quali trovano applicazione le riduzioni di imposta previste dalle citate disposizioni (riduzione del 50% delle imposte sui redditi prevista dall'articolo 188-bis del Tuir). Inoltre tale riduzione viene prolungata a 10 anni, in luogo dei 5 anni vigenti, sia per le persone fisiche, sia per le società;
c) comma 575: la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) che si svolgono nel Comune di Campione d'Italia si prolunga dagli attuali cinque anni a dieci anni;
d) si aggiunge il comma 576-bis con cui si prevede, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, che le agevolazioni di cui ai commi 573, 574, 575 (di cui alle suddette lettere da a) a c) del presente comma) si applicano nei limiti dell'importo di 800.000 euro ad impresa; il limite è di 120.00 euro in caso di impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e 100.000 euro per imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
e) si sostituisce il comma 577; la novella prevede un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia, commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili e nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 mln di euro per le grandi imprese nella misura del 25% del costo ammissibile, 20 mln di euro per le medie imprese nella misura del 35% del costo ammissibile e 6 mln di euro per le piccole imprese nella misura del 45% del costo ammissibile;
f) si aggiunge il comma 577-bis con il quale si specifica, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, che il credito d'imposta di cui al novellato comma 577 è riconosciuto in misura pari ai costi sostenuti nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Il limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acqua coltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
g) si aggiunge il comma 578-bis secondo il quale le misure previste nei nuovi commi 576-bis e 577-bis sono subordinate all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.

Il comma 2 apporta una modifica in materia di individuazione della percentuale di riduzione forfetaria del cambio franco svizzero/euro ai fini della determinazione del reddito imponibile. Per effetto dell'intervento - che opera il rinvio anche al comma 2 dell'art. 188- bis del Tuir - la rideterminazione in aumento o diminuzione operata annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è disposta anche con riguardo alle fattispecie di cui al citato comma 2 (concernenti i redditi di impresa).

Il comma 3 disciplina che il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della aliquota nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio (corrispondente ad una riduzione del 50% rispetto all'aliquota ordinaria); di conseguenza non trovano applicazione: le disposizioni in materia di riduzione di costo del gasolio previste dalla disciplina della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, le agevolazioni sul gasolio impiegato nelle zone montane, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica.

Il comma 4 prevede che l'accisa sull'energia elettrica consumata nel territorio di Campione sia ridotta ad euro 0,001 per ogni KWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, e ad euro 0,0005 per KWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Il comma 5 dispone che l'efficacia dei commi 3 e 4 sia subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003; trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

Il comma 6 stima gli oneri pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.00 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029, a 1.970.000 euro per l'anno 2030 e a 630.000 euro per l'anno 2031 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto".

I RILIEVI DEL SERVIZIO BILANCIO - I tecnici parlamentari osservano che "la relazione tecnica integrativa non è stata presentata; tuttavia l'articolato contiene la stima degli oneri per gli anni dal 2020 al 2030.
Al riguardo si osserva che mancano dati ed informazioni sulle variabili che vengono modificate per effetto delle disposizioni in commento, che peraltro novellano regimi agevolativi riguardanti tipologie di imposte diverse fra di loro: imposte sui redditi (sulle persone fisiche e società), Irap, accise sul gasolio per uso riscaldamento e sull'energia elettrica.
Ad una prima lettura tutte le disposizioni sono suscettibili di diminuire il gettito stimato a legislazione vigente, anche se per importi non rilevantissimi essendo le disposizioni riferite ad un territorio ben circoscritto come è quello di Campione d'Italia.
Tuttavia, in assenza di relazione tecnica, non è possibile verificare gli importi degli oneri che sono stati indicati mancando informazioni di tipo quantitativo, come ad esempio: la numerosità dei soggetti interessati dai benefici delle riduzioni disposte sulle diverse tipologie di imposte, suddivisi tra persone fisiche e società, l'ipotesi dell'ammontare degli investimenti effettuabili su cui calcolare il credito d'imposta riconosciuto, i valori di consumo di gasolio per uso combustibile, nonché i consumi di energia elettrica ripartiti tra abitazioni e luoghi diversi dall'abitazione; su tale ultimo aspetto si rileva che l'articolo in esame prevede un'unica aliquota agevolata a fronte delle attuali aliquote suddivise in ragione del volume di consumi. Andrebbero poi stimati gli effetti finanziari che derivano dall'aver espunto la data del 20 ottobre 2019 che circoscrive a legislazione vigente la platea soggettiva e che ora determina un potenziale ampliamento e/o variazione dei contribuenti interessati dall'applicazione delle disposizioni in commento (per la legislazione vigente la platea è quella che risulta iscritta alla predetta data nei registri anagrafici o della Camera di commercio).

Inoltre la quantificazione andrebbe presentata ed articolata per ogni singolo intervento così come individuato nei commi da 1 a 4 del presente articolo; invece il comma 6 riporta gli oneri in modo complessivo senza dettaglio circa lo specifico riferimento normativo.
In merito poi alle accise sul gasolio da riscaldamento andrebbe prodotta una stima separata che dia conto, da una parte, della perdita di gettito dovuta alla riduzione delle aliquote di accisa e, dall'altra, del maggior gettito derivante dall'eliminazione delle disposizioni di riduzione del costo del gasolio, al fine di stimarne gli effetti finanziari netti.

Sul punto si sottolinea che con riferimento al comma 6, che riporta gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni in argomento, gli effetti finanziari derivanti dalla diminuzione delle accise sul gasolio e sull'energia elettrica, che dal tenore della norma rappresentano misure agevolative a regime, non sembrano essere stati quantificati. Infatti per gli anni a decorrere dal 2026 e fino al 2030 i maggiori oneri sembrano essere riferiti esclusivamente al prolungamento di altri 5 anni del beneficio previsto nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo e che il comma 6 valuta di pari importo rispetto a quanto valutato nella originaria quantificazione annessa alla citata L. n. 160 del 2019 e per i quali si dà riscontro positivo (mentre per l'anno 2031, la Ragioneria generale dello Stato - Igae- con nota del 6 luglio 2020, ha evidenziato che la disposizione di copertura, contenuta nel comma 6 del presente articolo, riporta erroneamente un onere di 630.000 euro quando invece si tratta di maggiori entrate per tale importo). Pertanto alla luce della portata normativa si ribadisce la necessità di specificare le variazioni finanziarie dovute alle differenti tipologie di agevolazioni.
Si chiedono quindi chiarimenti che permettano di verificare la quantificazione in esame".

 

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