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Milleproroghe, ecco tutti gli emendamenti su Campione

23 gennaio 2020 - 11:24

Presentati cinque emendamenti al Milleproroghe su Campione: sul trasporto, sulle funzioni dei comuni, sul codice della strada e sull'Esterovestizione.

Scritto da Redazione
Milleproroghe, ecco tutti gli emendamenti su Campione

 
Campione D'Italia al centro degli emendamenti al decreto Milleproroghe, pubblicati alla Camera.
 
Sono cinque gli emendamenti al Milleproroghe su Campione di Italia, esaminati dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera e chiedono modifiche in materia di trasporto di persone e cose, sulle funzioni fondamentali dei comuni, sul codice della strada e sull'Esterovestizione.
 
Nell'emendamento 18. 039. presentato dai deputati Garavaglia, Comaroli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, sulle modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni (Art. 18-bis) "all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 - si legge nel testo - n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: 'e il comune di Campione d'Italia' sono sostituite dalle seguenti: 'il comune di Campione d'Italia, nonché i comuni che dimostrino che a causa della loro particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali non siano realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento'. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2020".
 
Nell'emendamento 24. 01. presentato da Enrico Borghi, Gariglio, Braga, sulle disposizioni di competenza del ministero dell'Interno e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1-ter, dopo le parole: 'impresa costituita' sono inserite le seguenti: 'nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco';
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
'1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio:
c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse-storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi Nato. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di età alla presente lettera;
f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia".
 
Nell'emendamento 35. 02. presentato dal deputato Giorgio Mulè "all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: 'o di collaborazione con un'impresa costituita' sono inserite le seguenti: 'ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco';
b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi Nato. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza".
 
"In sede di prima applicazione delle disposizioni - si legge nell'emendamento - di cui al comma 1, per il solo anno 2020 alle eventuali minori entrate derivanti dalla mancata irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per un importo massimo pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione; della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede, a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
Sempre il deputato Mulè, nell'emendamento 35.03. fa presente che "all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: 'o di collaborazione con un'impresa costituita' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco';
b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi Nato. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
 f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza".
 
Nell'ultimo emendamento 35. 07. presentato da Di Muro, Cavandoli, Raffaelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi sull'Esterovestizione, "all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita», sono inserite le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi-internazionali o comandi Nato. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero".

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