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Dl fiscale e Campione, Governo ottiene la fiducia alla Camera

05 dicembre 2019 - 16:32

Il Governo ottiene la fiducia alla Camera sul decreto fiscale e le sue norme su Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl fiscale e Campione, Governo ottiene la fiducia alla Camera

Il Governo ha ottenuto la fiducia chiesta alla Camera dei deputati sull'approvazione del disegno di conversione in legge del Dl fiscale, nel testo scaturito dai lavori delle commissioni e nel quale sono state inserite norme su Campione d'Italia. I voti favorevoli sono stati 310.

Eccole:

Articolo 57
(Disposizioni in materia di enti locali)
(...)
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019.
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-duodecies. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l’anno 2019 del fondo di cui al comma 2-decies è destinata all’incremento della
massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
(...)

Ci sono poi le norme sull'utilizzo del denaro contante, contenute all'articolo 18:

(Modifiche al regime dell’utilizzo del contante)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. »;
b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro. ».

Il testo passerà all'esame del Senato dopo il voto finale di Montecitorio, previsto per domani 6 dicembre.

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