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Dl fiscale in Aula, ecco le norme su contanti e Campione

04 dicembre 2019 - 10:48

L'Aula della Camera esamina il decreto fiscale: ecco le misure che riguardano indirettamente i casinò e direttamente Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl fiscale in Aula, ecco le norme su contanti e Campione

Il disegno di conversione in legge del decreto fiscale è approdato, da ieri 3 dicembre, in Aula alla Camera, e il Governo è intenzionato a chiedere la fiducia sul testo scaturito dai lavori della commissione Finanze. Sono principalmente due gli articoli che interessano i casinò: il primo è l'articolo 18 ed è rimasto immutato rispetto al testo originario, essendo stati respinti tutti gli emendamenti, mentre l'altro l'articolo 57 e, grazie a un emendamento dei relatori Carla Ruocco (M5S) e Gian Mario Fragomeli (Pd) istituisce un fondo a favore del Comune di Campione d'Italia, per quanto il testo non parli espressamente dell'exlave italiana in terra svizzera.

Ecco i testi finali:
Articolo 18.
(Modifiche al regime dell’utilizzo del contante)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. »;
b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro. ».

Articolo 57
(Disposizioni in materia di enti locali)
(...)
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2019.
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-duodecies. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l’anno 2019 del fondo di cui al comma 2-decies è destinata all’incremento della
massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
(...)

Come noto, anche il disegno di legge di bilancio 2020-2022, all'esame della quinta commissione Bilancio del Senato, prevede disposizioni su Campione, in particolare sul suo rilancio economico e in vista del suo imminente ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea. 

Art. 70

(Campione d’Italia)

1. E’ istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale.

2. Soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia. Non si applica l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, sull’esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.

3. E’ soggetto passivo d’imposta chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi. Sono altresì soggetti passivi d’imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.

4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune o, nel caso di trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.

5. L’imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.

6. La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

7. La dichiarazione dell’imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 3 al Comune, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera, i termini, le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell’imposta.

9. L’imposta locale di consumo di Campione d’Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

10. L’imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini modalità stabilite dal decreto di cui al comma 8.

11. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all’articolo 1, nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “si intende per ‘Stato’ o ‘territorio dello Stato’: il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione del comune di Livigno.”

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all’articolo 67, comma 1, lettera d), le parole “e dai Dipartimenti francesi d’oltremare, sono sostituite dalle seguenti: “, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano”.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

14. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno.

15. L’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

16. Le imposte dovute sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e avente la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’articolo 188-bis del predetto Testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

17. Per i soggetti di cui ai commi 15 e 16, l’imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

18. Le agevolazioni di cui ai commi 15, 16 e 17 precedenti si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

19. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d’Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.

20. L’agevolazione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

21. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

22. All’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “comma 1, lettere a), b) e c),” sono soppresse;
b) al comma 6, le parole “e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore agricolo” sono sostituite con le seguenti “del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura”.

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