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Dl fiscale: 'Norme di articolo 57 sembra riguardino solo Campione'

03 dicembre 2019 - 15:08

Il Servizio Studi osserva come le disposizioni inserite in commissione Finanzne all'articolo 57 del decreto fiscale sembrino riguardare solo Campione.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl fiscale: 'Norme di articolo 57 sembra riguardino solo Campione'

Al via l'esame da parte dell'Aula della Camera del disegno di conversione in legge del decreto fiscale, sul quale il Governo sarebbe intenzionato a porre la questione di fiducia. Il Servizio Studi, nella sue schede di lettura, si sofferma anche sull'articolo 57, che è stato modificato grazie a un emendamento dei relatori, approvato dalla commissione Finanze della Camera, e che prevede un contributo a favore di comuni interamente confinanti con Paesi non Ue).

"I commi da 2-decies a 2-quaterdecies dell’articolo 57, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi. Una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni, viene riservata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi".

Più in dettaglio, "il comma 2-decies istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2019. Tale Fondo è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni “interamente confinanti” con i medesimi Paesi (comma 2-undecies).

Le parole “interamente confinanti” sembrano configurare la fattispecie dell’exclave, in questo caso interna a Paesi non Ue. La disposizione sembrerebbe riguardare unicamente il comune di Campione d’Italia, in quanto completamente circondato dal territorio della Confederazione Elvetica. In tal caso sarebbe opportuno fare esplicitamente riferimento, nel testo, a tale comune.

Il comma 2-duodecies destina una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019, all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria di comuni, interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018, per il pagamento dei debiti da essi contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Si ricorda che il comune di Campione d'Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il
Commissario straordinario di liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per
l'estinzione dei debiti del comune".

Il comma 2-terdecies prevede "la ripartizione del Fondo tra i beneficiari di cui ai commi 2-bis e 2-ter con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
Posto che l’unico beneficiario del Fondo sembrerebbe il comune di Campione d’Italia, il decreto di riparto sembrerebbe finalizzato unicamente ad individuare le somme da assegnare al Commissario straordinario di liquidazione (in misura minima pari a 3 milioni) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (in misura massima pari a 2,5 milioni). Il comma 2-quaterdecies provvede alla copertura dell’onere, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente relativo ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (costituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-ter della legge di contabilità n. 196/2009)".

 

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