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Servizio Studi: 'Norme Campione derivano da direttiva Ue'

07 novembre 2019 - 10:30

Il Servizio Studi esamina le norme su Campione contenute nella Manovra, ed evidenzia come derivino dall'entrata in vigore delle disposizioni sull'ingresso nel territorio doganale Ue.

Scritto da Amr
Servizio Studi: 'Norme Campione derivano da direttiva Ue'

"L’articolo 70 reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia, anche in considerazione dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise". Lo sottolineano i Servizio Studi di Camera e Senato, nella scheda di lettura sul disegno di legge di bilancio 2020 all'esame della quinta commissione di Palazzo Madama e in riferimento alle norme che riguardano Campione d'Italia.

"I commi da 1 a 13 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere. Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 11-15). Sono previste agevolazioni Irpef, Ires e Irap per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 16-18).
Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 19-21). Infine, il regime agevolato Ires per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 22)".

LE DISPOSIZIONI EUROPEE E LE VIGENTI AGEVOLAZIONI PER CAMPIONE - Il Servizio Studi evidenzia, in premessa, che "le disposizioni europee e le vigenti agevolazioni (imposte dirette e Irap) per Campione d’Italia La disciplina in esame appare conseguente alle novità recate dal Regolamento (Ue) 2019/474 e dalla Direttiva (Ue) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.

Come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (Ue) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/Ce ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/Ce ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (Ue) 2019/475 chiarisce al riguardo che l’inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti.

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva Iva 2006/112/Ce, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

Si ricorda che l’articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto numerose misure per il rilancio di Campione d’Italia, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’Irap).

Con riferimento alle imposte sui redditi, il vigente articolo 188-bis Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917 del 1986) prevede che, a fini Irpef, i redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d’impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, ove prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera siano computati in euro sulla base del cambio (ai sensi delle norme generali sui redditi prodotti in valuta estera di cui all'articolo 9, comma 2), ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Il comma 2 dell’articolo 188-bis detta una specifica disciplina relativa ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti Ires residenti in Italia, aventi sede a Campione d’Italia Per i summenzionati soggetti, i redditi prodotti in franchi svizzeri sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (ai sensi dell’articolo 9, comma 2 Tuir); tale cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. A tal fine le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d'Italia devono tenere apposita contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per parte del loro importo: tale parte corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. Il comma 5 prevede una ulteriore agevolazione, valida per i soggetti Irpef e Ires summenzionati, ai sensi della quale i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione; tale riduzione è pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (ai sensi dei nuovi commi 1 e 3), con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, ivi compresi quelli nel settore agricolo.

Con riferimento all’Irap, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 chiarisce i criteri di calcolo della base imponibile (valore della produzione) con riferimento alla parte prodotta in franchi svizzeri a Campione d’Italia (nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 17).
Ai fini Irap, il valore della produzione netta espressa in franchi svizzeri (calcolato secondo le ordinarie modalità di legge) è computato in euro sulla base del già menzionato cambio (di cui all'articolo 9, comma 2) e, per tali importi, il cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle predette agevolazioni, si applicano le disposizioni generali Irap relative all’individuazione territoriale della base imponibile (valevole per il caso in cui l’attività sia esercitata nel territorio di più regioni: articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997). Anche con riferimento a tale disciplina, si richiede la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti de minimis".

LE NUOVE DISPOSIZIONI - Il Servizio Studi elenca dunque le disposizioni contenute su Campione d'Italia nel disegno di legge di bilancio, a iniziare da quelle relative all'imposta locale sul consumo di Campione d’Italia.
Il comma 1 istituisce l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci). Essa si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale.

Ai sensi del comma 2, soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia. Non trova applicazione la generale potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria, di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, salvo i casi espressamente indicati dalle norme in esame. L’articolo 52, comma 1, sopra richiamato consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il comma 3 individua come soggetto passivo d’imposta chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi e i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.

Il comma 4 chiarisce i presupposti di territorialità dell’imposta. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.

L’imposta è esigibile (comma 5) per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito. Per le prestazioni di servizi, essa è esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo.

Il comma 6 individua la base imponibile e le aliquote. La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.
Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo si ricorda che in Svizzera:
 la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a un’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto del 7,7 per cento;
 soggiacciono ad aliquota ridotta del 2,5 per cento alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali;
 il pernottamento in albergo (colazione inclusa) soggiace a un’aliquota speciale del 3,7 per cento.

Il comma 7 disciplina la dichiarazione dell’imposta, che deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il modello da approvare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nel quale devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta si applicano le sanzioni dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non; nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell’importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo).
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, ovvero il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare, con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.

Si affida (comma 8) a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, il compito di stabilire:
 gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare;
 le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera;
 i termini, le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell’imposta.

La decorrenza dell’imposta è fissata al 1° gennaio 2020. Più precisamente, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 (comma 9).

Si demanda alla norma secondaria l’individuazione delle modalità e i termini di riscossione dell’imposta per il primo semestre di applicazione, e più precisamente per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 (comma 10).

Modifiche all’applicazione territoriale di accise. Il comma 11 modifica il Testo Unico Accise (Tua) – D.Lgs. n. 504 del 1995 - per ricomprendere nel territorio italiano, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo ivi contenuta, sia il comune di Campione d’Italia, sia le acque italiane del lago di Lugano, in attuazione della normativa europea richiamata in premessa.

Analogamente, viene modificata la disciplina Iva (mediante integrazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) al fine di chiarire che sono considerate importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d’Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano (comma 12).

Entrambe le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2020 (comma 13).

Il comma 14 stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia doganale, dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno, ricomprendendo così Campione d’Italia nel territorio doganale nazionale (dunque europeo).

Agevolazioni imposte dirette e Irap. Il comma 15 introduce alcune agevolazioni Irpef temporanee per le persone fisiche iscritte all’anagrafe di Campione d’Italia. Più in dettaglio, l’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (come modificato dalle norme in esame) è ridotta al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Il comma 16 reca agevolazioni temporanee sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali e dalle società Ires iscritte al 20 ottobre 2019 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, come determinate ai sensi dell’articolo 188-bis del Tuir: tali imposte sono ridotte al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Ai sensi del comma 17, per i predetti soggetti, l’Irap che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi del richiamato l’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Il comma 18 chiarisce che le agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull’Irap contenute nelle predette norme:
 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (dunque dal 2020);
 operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis, di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) agli aiuti de minimis, del regolamento (Ue) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (Ue) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
In estrema sintesi si ricorda che alcune categorie di aiuti di Stato sono esentate dalla notifica alla Commissione Ue, sulla base di specifici regolamenti di esenzione: si tratta degli aiuti definiti dalla Ue come de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Credito d’imposta. Il comma 19, in vista del rilancio economico del Comune di Campione d’Italia, concede alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi della medesima disciplina Ue (articolo 14 del predetto regolamento (Ue) n. 651/2014).
Si ricorda che il regolamento 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione della disciplina europea sulla concorrenza.
In linea generale, l’articolo 107, paragrafo 1, del Tfue qualifica i finanziamenti statali con specifiche caratteristiche come aiuti di Stato, quindi soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, ai fini della valutazione sulla compatibilità con la disciplina europea sulla concorrenza. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti tali categorie di aiuti di Stato, quale il predetto regolamento 651/2014 che individua, tra l’altro, gli aiuti di stato a finalità regionale compatibili con il mercato interno.
In particolare l’articolo 2, ai punti da 49 a 51, definisce come “investimento iniziale”:
 un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.
Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione Nace Rev. 2 di cui al regolamento (Ce) n. 1893/2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 2. Si tratta, in sintesi, della classificazione statistica delle attività economiche nella Ue.
Il punto 51 definisce “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:
 un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.
L’articolo 14 del Regolamento individua quali sono i costi ammissibili, in particolare (par. 4):
 i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
 i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
 una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

I successivi paragrafi dell’articolo 14 recano la disciplina di dettaglio sui predetti costi, anche con riferimento alle modalità di calcolo. Ai sensi del comma 20 dell’articolo in commento il credito d’imposta si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 21 subordina l’operatività dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi. Il comma 22 modifica l’articolo 188-bis del Tuir, che reca la complessiva disciplina delle imposte sui redditi per Campione d’Italia. Con una prima modifica (lettera a)), che novella il comma 2, si estende ai redditi d'impresa realizzati da tutti gli enti soggetti a Ires, dunque anche le società, gli enti e i trust non residenti nel territorio dello Stato, purché vi siano le condizioni di legge (iscrizione alla Camera di commercio di Como e presenza di sede sociale operativa, o di un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia), la possibilità di computare tali redditi in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
Con la modifica (lettera b)) al comma 6 - che condiziona le agevolazioni contenute nell’articolo 188-bis al rispetto della normativa sugli aiuti de minimis - il riferimento alla disciplina europea è integrato con il rinvio al regolamento (Ue) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, stante l’inclusione delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di applicazione delle accise.

 

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