skin

Dl sicurezza bis, no a emendamento su organico Comune Campione

11 luglio 2019 - 08:48

Ancora emendamenti su Campione d'Italia al Dl sicurezza bis, ma è inammissibile quello sull'organico del Comune.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl sicurezza bis, no a emendamento su organico Comune Campione

Campione d'Italia ancora protagonista alla Camera dei deputati, anche se la doccia fredda del giorno è rappresentata dal fatto che è stato giudicato inammissibile l'emendamento di Giovanni Currò (M5S) al Dl sicurezza bis sulla pianta organica del Comune. L'emendamento mirava a consentire che il Comune, in considerazione delle sue peculiarità, potesse avere una pianta organica come quella dei comuni che hanno fino a 10mila abitanti, ma non trattando il Dl il tema degli enti locali, non è stato possibile ammetterlo.
"Su Campione d'Italia - commenta Currò, ribadendo quanto già espresso ieri 10 luglio, a commento dell'incontro avuto con il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia - occorrerà un decreto legge ad hoc, che prevediamo affronti la questione in maniera organica, quindi comprendendo sia il tema Comune che quello Casinò".

Intanto, la prima commissione (Affari costituzionali) e la seconda (Giustizia), esaminano infatti il decreto sicurezza bis, sul quale la commissione Trasporti in sede referente ha espresso il suo parere favorevole, e tra gli emendamenti presentati ce ne sono tre (a firma Pd, Lega e Fratelli d'Italia) che ripropongono modifiche al codice della strada, esentando i residenti nel Comune di Campione da alcune disposizioni.
Questi emendamenti chiedono che "per quanto attiene la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, che ai residenti nel Comune di Campione d'Italia non si applichino le disposizioni contenute all'articolo 93 del Codice, che vietano "a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni", di "circolare con un veicolo immatricolato all'estero" e che prevedono che "nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonchè nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente" e che "nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati".

LE SCOMMESSE - Il Dl sicurezza bis, come noto, tratta anche il tema delle scommesse.
L’articolo 13 reca infatti misure per il contrasto a fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e della tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.
In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 al fine di chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (Daspo).
Il comma 2 interviene sull’articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, concernente il divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all’articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a Daspo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. Si tratta di disposizioni che hanno natura ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Articoli correlati