skin

Modifiche codice strada Campione, ritirato emendamento

05 luglio 2019 - 07:30

In commissione Trasporti alla Camera, ieri 4 luglio, ritirato l'emendamento sulle modifiche al codice della strada: disposizioni non applicabili al comune di Campione.

Scritto da Redazione
Modifiche codice strada Campione, ritirato emendamento

Ritirato l'emendamento 5.100 all'articolo 5 sul disegno di legge sulle "Modifiche al codice della strada", che prevedeva che alcune disposizioni non siano applicabili ai residenti del Comune di Campione D'Italia. E di conseguenza sono decaduti tutti i subemendamenti all'emendamento 5.100.

Questo quando accaduto ieri, giovedì 4 luglio, in nona commissione Trasporti alla Camera.
 
Durante la seduta sulle “Modifiche al codice della strada”, Alessandro Morelli, presidente, ha comunicato che “i relatori Diego De Lorenzis del M5S e Giuseppe Cesare Donina della Lega hanno ritirato l’emendamento 5.100 e che devono conseguentemente intendersi decaduti tutti i subemendamenti presentati all’emendamento 5.100 dei relatori”.
 
I relatori Diego De Lorenzis M5S e Giuseppe Cesare Donina Lega, lo scorso 2 luglio, avevano chiesto che "per quanto attiene la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, ai residenti nel Comune di Campione d'Italia non si applichino le disposizioni contenute all'articolo 93 del Codice, che vietano "a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni", di "circolare con un veicolo immatricolato all'estero" e che prevedono che "nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonchè nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo, deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
 
In mancanza di tale documento - si legge ancora nel testo - la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e che "nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
 
L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati".
 
Tutte richieste già avanzate nel corso dell'esame del Dl Crescita e che erano state dichiarate inammissibili. 
 
TESTO DELL'EMENDAMENTO - "All'articolo 5 - si legge nel testo - al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all’articolo 93: 1) al comma 1-ter, ovunque ricorrano, dopo le parole: 'Spazio economico europeo' sono inserite le seguenti: 'o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco.
 
Dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: '1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano ai residenti nel comune di Campione d’Italia".

Articoli correlati