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Contributo a Campione, i dubbi del Servizio Bilancio del Senato

25 giugno 2019 - 07:22

Dl Crescita alla volata finale in Senato, ma il Servizio Bilancio sottolinea alcuni aspetti del contributo da 5 milioni di euro al Comune di Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Contributo a Campione, i dubbi del Servizio Bilancio del Senato

Il disegno di conversione in legge del Dl Crescita approva nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, in Aula in Senato, mentre il termine ultimo epr la presentazione degli emendamenti alle commissioni che lo stanno esaminando in sede referente (Finanze e Industria) è fissato per le ore 11. Si tratta di un adempimento formale, visto che il testo è chiaramente blindato e il governo, con ogni probabilità, porrà la questione di fiducia in Aula.

LE NORME SU CAMPIONE - L'attenzione è naturalmente focalizzata sulle norme che destinato 5 milioni di euro, a partire dal 2019, a favore del Comune di Campione d'Italia. A tale proposito, il Servizio Bilancio del Senato evidenzia che "il comma 2-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, corrisponde al comune di Campione d'Italia un importo massimo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, per esigenze di bilancio, a valere sulle somme stanziate sul capitolo 1379, denominato 'Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia', dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Con riferimento al comune di Campione d'Italia, la relazione tecnica allegata all'emendamento presentato alla Camera dei deputati, priva della bollinatura da parte della Ragioneria, afferma che l'onere di 5 milioni trova copertura nell'ambito delle somme già stanziate sul capitolo 1379, denominato "Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, commi 433, 438 e 439, della legge di stabilità n. 232 del 2016 e del D.P.C.M. 10 marzo 2017 che non vengono utilizzate per intero".

Ancora, "con riferimento al contributo assegnato al comune di Campione d'Italia a valere sul capitolo 1379 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, la norma sembrerebbe individuare una copertura a valere sul bilancio che non è prevista dalle norme di contabilità. La Rt giustifica tale tipologia di copertura sottolineando il non completo utilizzo dello stanziamento presente sul predetto capitolo. Alla luce delle su esposte considerazioni appare utile che il Governo fornisca il suo avviso circa la tipologia di copertura adottata chiarendo se non risulta più conforme alle norme di contabilità inerenti le coperture finanziarie, individuare le risorse da destinare a una nuova finalizzazione procedendo preliminarmente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa sottostante lo stanziamento di bilancio.

Inoltre, sempre sull'utilizzo parziale dello stanziamento presente sul capitolo 1379 si fa presente che per l’utilizzo delle suddette risorse, i commi 7 e 8 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 marzo 2017, prevedono che, a valere su detto fondo, in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro, sia attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio da un valore soglia. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo strutturale dello stanziamento del capitolo in esame, atteso che la finalità cui sono destinate le risorse presenti sul predetto capitolo dipendono dall'evolversi dei tassi di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro, dinamica quest'ultima non facilmente controllabile e prevedibile su un arco temporale a lungo termine".

LE AGEVOLAZIONI PER L'ECONOMIA LOCALE - Il Servizio si sofferma anche sull'Articolo 30-ter, recante agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi), osservando che "il comma 3 esclude dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) (apparecchi idonei per il gioco lecito), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931".
 
LA LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI - Quando all'articolo 12-quinquies, recante moodifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi), "il comma 2, modificando l’articolo 1, comma 542 della legge n. 232 del 2016 in tema di lotteria nazionale sugli scontrini e fatture ricevuti (c.d. lotteria scontrini), aumenta la probabilità di vincita dei premi, se le transazioni sono effettuate mediante strumenti elettronici, dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Di conseguenza sono raddoppiate le possibilità di vincita per le transazioni effettuate con strumenti elettronici".
 

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