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Crediti residui e patrimonio Casinò St. Vincent, giunta presenta Ddl

21 giugno 2019 - 11:11

La giunta regionale della Valle d'Aosta presenta un disegno di legge recante disposizioni urgenti sul Casinò di Saint Vincent.

Scritto da Anna Maria Rengo
Crediti residui e patrimonio Casinò St. Vincent, giunta presenta Ddl

“Disposizioni urgenti per Casino de la Vallée Spa”. Questo il titolo del disegno di legge della giunta regionale della Valle d'Aosta che è stato assegnato per l'esame in sede referente alla seconda commissione e che detta detta disposizioni urgenti per la società di gestione, nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale dichiarata aperta dal Tribunale di Aosta con decreto del 27 marzo 2019.

L’articolato, composto di tre articoli e di due allegati (A e B), ha ad oggetto la conversione in apporto patrimoniale dei crediti residui postergati, derivanti dai contratti di mutuo stipulati in favore della società per il tramite di Finaosta S.p.A. e autorizzati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1465 del 20 luglio 2012, n. 1527 in data 20 settembre 2013 e n. 1856 del 10 dicembre 2015, mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, secondo quanto di seguito illustrato.

Nella relazione depositata dal Commissario giudiziale della procedura concordataria, ai sensi dell’articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è stato, tra l’altro, sollecitato l’esame, da parte del socio e della società, delle sorti del predetto credito, atteso che, in base alle valutazioni acquisite dalla procedura e riportate nella predetta relazione, “il parere espresso della Società non può essere condiviso nella parte in cui esclude con certezza il rischio che il credito Finaosta non debba ritenersi esdebitato”, non trovando il tema dell’effetto esdebitatorio una soluzione univoca, né in dottrina, né in giurisprudenza, in specie nel caso di concordato in continuità aziendale.

Come si legge nella relazione illustrativa, la necessità, quindi, di prendere posizione sulle sorti del credito in caso di omologazione del concordato, garantendo alla società gli apporti patrimoniali necessari ad assicurarne l’equilibrio patrimoniale a valle dell’auspicata omologazione del concordato preventivo, è alla base del presente disegno di legge che, utilizzando lo strumento finanziario partecipativo (Sfp), previsto e disciplinato dall’articolo 2346, ultimo comma, c.c., tutela il patrimonio della Regione, oggi rappresentato anche dai crediti postergati, evitandone la falcidiazione “automatica” prospettata nel piano concordatario che, oltre a essere di dubbia verificazione in assenza di una espressa rinuncia da parte del socio, rappresenterebbe comunque una perdita certa per il socio pubblico e per il suo patrimonio, dando così certezza, senza rinunciare puramente e semplicemente al credito, “ad un elemento (e cioè la consistenza attiva del patrimonio netto una volta finiti i benefici di cui all’articolo 182sexies l.f.)” di assoluto rilievo per la procedura in itinere.

Il citato articolo 2346, ultimo comma, c.c. prevede che: “Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.”.

Lo Sfp, introdotto dalla riforma organica del diritto societario, è uno strumento che amplia il panorama delle fonti di approvvigionamento finanziario da cui le società per azioni possono attingere i mezzi di sussistenza; in sostanza, si prevede che dette società possano emettere anche strumenti finanziari partecipativi (Sfp), le cui caratteristiche sono disciplinate dagli statuti sociali, unitamente ai diritti, patrimoniali o amministrativi, che essi conferiscono al soggetto apportatore.
Gli apporti degli Sfp non sono imputabili a capitale, ma sono inseriti in un’apposita riserva del patrimonio netto della società, la quale non vuole esprimere un semplice apporto fuori capitale, ma una differente tecnica di partecipazione, che si affianca a quella azionaria, secondo i termini dettati dallo statuto sociale. Mediante il ricorso a tale strumento, utilizzato, in particolare, nell’ambito delle operazioni di restructuring delle imprese in situazione di crisi temporanea, i soggetti finanziatori, per effetto dell’apporto del credito allo Sfp, mutano la loro condizione giuridica, da creditori a apportatori di capitale di rischio, posto che, solitamente, in queste operazioni non si prevede per la società un obbligo di rimborsare l’apporto, realizzandosi la remunerazione dell’investimento per mezzo del flusso dei dividendi, una volta superata la crisi di impresa.

LE DISPOSIZIONI - Il disegno di legge prevede, al comma 1 dell’articolo 1, che lo Sfp sia sottoscritto mediante l’apporto dei crediti residui, per capitale e interessi, derivanti dai contratti di mutuo stipulati in favore di Casino de la Vallée S.p.A. per il tramite di Finaosta S.p.A. per il finanziamento del piano di investimenti relativi alla ristrutturazione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, previa modificazione dello statuto sociale e approvazione del regolamento dello Sfp da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, i cui contenuti sono recati negli allegati A e B al disegno di legge. Nello specifico, il regolamento dello SFP, che costituirà parte integrante dello statuto sociale, quanto ai diritti, solo patrimoniali, da esso derivanti, prevede il diritto di partecipare, su base paritaria rispetto ai titolari di azioni ordinarie della società, a: a) la distribuzione degli utili di cui l'assemblea dei soci della Società abbia accertato l’esistenza e deliberato la distribuzione; b) la distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile di cui l’assemblea dei soci della società abbia deliberato la distribuzione; c) il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società, nonché al pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e al compenso dei liquidatori.

Per garantire la celere definizione della procedura concordataria, il comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che l’organo di amministrazione ovvero, in difetto, il collegio sindacale, di Casino de la Vallée S.p.A. provveda, entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, a convocare l’assemblea straordinaria dei soci per l’approvazione delle modificazioni allo statuto sociale e del regolamento dello strumento finanziario partecipativo, così come previsto e disciplinato dal presente disegno di legge. A ulteriore tutela del credito, è comunque previsto che la sottoscrizione dello Sfp sia sospensivamente condizionata all’omologazione del concordato da parte del Tribunale. Il comma 3 stabilisce, infine, che ogni successiva modificazione al regolamento dello Sfp sia approvato con deliberazione del Consiglio regionale, secondo quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent).
L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 3 reca, infine, la dichiarazione d’urgenza.

IL TESTO INTEGRALE
Art. 1 Emissione di uno strumento finanziario partecipativo)
1. Nell’ambito della procedura di concordato preventivo di Casino de la Vallée S.p.A., dichiarata aperta dal Tribunale di Aosta con decreto in data 27 marzo 2019, i crediti residui, per capitale e interessi, quantificati nel piano concordatario in euro 48.088.055,08, derivanti dai contratti di mutuo stipulati in favore della predetta società per il tramite di Finaosta S.p.A. per il finanziamento del piano di investimenti relativi alla ristrutturazione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 (Linee-guida per l’ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint- Vincent)), e autorizzati, quanto a euro 50.000.000, con deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 20 luglio 2012, quanto a euro 10.000.000, con deliberazione della Giunta regionale n. 1527 in data 20 settembre 2013 e, quanto a euro 20.000.000, con deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 10 dicembre 2015, sono convertiti, condizionatamente all’omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in apporto patrimoniale a fronte della sottoscrizione, da parte di Finaosta S.p.A., in nome e per conto della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, di uno strumento finanziario partecipativo (Sfp), emesso da Casino de la Vallée S.p.A., ai sensi dell’articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, previa approvazione delle modificazioni dello statuto sociale e del regolamento del predetto Sfp di cui agli allegati A e B alla presente legge, da parte dell’assemblea straordinaria dei soci.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’organo di amministrazione ovvero, in difetto, il collegio sindacale di Casino de la Vallée S.p.A. provvede, entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione delle modificazioni allo statuto sociale e del regolamento dello Sfp di cui al comma 1.
3. Ogni eventuale modificazione successiva al regolamento dello Sfp di cui al comma 1, che costituisce parte integrante dello statuto sociale, è approvata con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint- Vincent).

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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