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Casinò Campione e lotterie, al via l'esame alla Camera

01 dicembre 2018 - 11:04

Martedì 4 dicembre inizia l'esame in commissione alla Camera del Dl fiscale: le norme su Campione e le lotterie nel testo trasmesso dal Senato.

Scritto da Anna Maria Rengo

Volata finale, si spera, per il disegno di conversione in legge del decreto fiscale. Il Senato ha infatti trasferito alla Camera il testo approvato, il cui esame inizierà, in commissione Finanze, martedì 4 dicembre. Relatore del provvedimento è il deputato del Movimento 5 Stelle Giovanni Currò, da sempre assai attento alle vicende relative a Campione d'Italia e al suo Casinò. E nel testo approvato, appunto, hanno trovato spazio, per quanto riguarda il settore del gioco, non solo l'originaria lotteria dei corrispettivi, ma anche quella filantropica e, soprattutto, grazie a un emendamento governativo, pure norme per il rilancio dell'economia di Campione d'Italia, tra le quali figura la nomina di un commissario straordinario ad hoc che avrò il compito di studiare le soluzioni normative per poter procedere alla riapertura del Casinò, chiuso dal 27 luglio, ossia da quando il tribunale di Como ha sentenziato il fallimento per insolvenza della società di gestione.

Ecco dunque il nuovo articolo che è stato introdotto durante i lavori in commissione, e poi in aula, in Senato:

Articolo 25-octies. (Misure per il rilancio di Campione d’Italia)
1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia.

2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in  raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare.

3. Per lo svolgimento dell’incarico, al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

4. L’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « Art. 188-bis. – (Campione d’Italia) –
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
 
2. I redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di per- sone e da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d’Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
Nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d’Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del comune di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
 
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
 
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le per- sone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
 
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d’impresa in euro prodotti nel comune di  Campione d’Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
 
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo ».
 
5. All’articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel comune di Campione d’Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
 
3-ter. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori del ter ritorio del comune di Campione d’Italia, ai fini dell’individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2.
 
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo ».

6. Al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « inferiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore al 30 per cento ». 7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4 milioni per l’anno 2019, a euro 11,33 milioni per l’anno 2020 ed a euro 10,53 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto a 10,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 
Invariata (a parte per un refuso), invece, la norma sulla lotteria dei corrispettivi, cui però ha fatto seguito un secondo comma, quello sulla lotteria filantropica:
 
Articolo 18. (Rinvio lotteria dei corrispettivi)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540, è sostituito dal seguente: « 540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. »;
 
b) il comma 543 è abrogato;
 
c) il comma 544 è sostituito dal seguente: « 544. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540. ».

2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, è istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
 
Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 26. 2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.
 
2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.
 

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