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Contenzioso tra Casinò St. Vincent e Lefebvre, M5S interroga Regione

22 gennaio 2018 - 14:25

Interrogazione del Movimento 5 Stelle sulle conseguenze che ci saranno per il Casinò di St. Vincent dopo la sentenza della Corte di Cassazione.

Scritto da Anna Maria Rengo
Contenzioso tra Casinò St. Vincent e Lefebvre, M5S interroga Regione

"Quali conseguenze economiche ci saranno per la gestione straordinaria e per le casse regionali", dopo che "la Cassazione ha dato ragione ai Lefebvre nella 'causa madre' sul Casinò" di Saint Vincent? Questo il quesito che il consigliere del Movimento 5 Stelle, Roberto Cognetta, pone in un'interrogazione a risposta immediata (inserita all'ordine del giorno dei lavori del prossimo Consiglio Valle) al governo regionale valdostano, a seguito della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che torni in Corte d'appello, in diversa composizione, la causa tra ex Sitav, Gestione straordinaria del Casinò e Casinò di Saint-Vincent sul contratto del 1994 per il passaggio della banca dati e di beni immobili.

La Corte di Cassazione ha infatti accolto in parte il ricorso del gruppo Lefebvre e annullato di conseguenza le decisioni prese nei due precedenti gradi di giudizio. Ciò si tradurrà in un risarcimento potenzialmente milionario che il Casinò dovrà pagare.

Nella sentenza i giudici, dopo aver rigettato i primi due motivi di ricorso, ritengono che "discorso diverso deve farsi in relazione ai canoni e alle penali previsti per l'utilizzo e la restituzione degli altri beni locati, ossia degli spazi destinati a parcheggi, del capannone contenente gli attrezzi per la manutenzione e del tunnel di collegamento tra il Casinò e il Grand Hotel Billia, ossia per i beni immobili che la sentenza del 2007 ha accertato restituiti il 27.1.1997; va infatti considerato -per un verso- che la sentenza n. 663/2007 dichiarò (a pag. 41) l'inammissibilità della relativa domanda, ex art. 345 cod. proc. civ., e -per altro verso- che non si rinvengono, in tale sentenza, statuizioni incompatibili con la possibilità di avanzare successive pretese per canoni o ritardi in relazione agli immobili, giacché -per quanto sopra evidenziato- la liquidazione effettuata nel 2007 ha avuto ad oggetto esclusivamente la banca dati ed è stata parametrata al valore della stessa e delle informazioni trasferite nel nuovo sistema informatico, senza prendere in considerazione i beni immobili e la loro ritardata restituzione". Pertanto, va escluso che "sussista una preclusione ex iudicato in relazione alle domande riproposte nel presente giudizio, per la parte in cui si riferiscono a beni diversi dalla banca dati: in tali termini, il terzo motivo risulta dunque fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza -nei limiti anzidetti- e rinvio alla Corte di merito per l'esame delle domande concernenti i beni immobili".

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