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Dlgs partecipate, i dubbi del Servizio bilancio su esclusione casinò

20 aprile 2017 - 13:26

Il Servizio bilancio del Senato evidenzia alcuni possibili profili di criticità dalle norme relative ai casinò contenute nel Dlgs sulle partecipate, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dlgs partecipate, i dubbi del Servizio bilancio su esclusione casinò

“Il posticipo dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 14, alle società di gestione di case da gioco consentirà trasferimenti di risorse pubbliche a società già in perdita per tre esercizi consecutivi altrimenti vietati. Andrebbe pertanto chiarito se la norma sia suscettibile, come sembra, di produrre potenziali oneri per la finanza pubblica”. Lo sottolinea il Servizio bilancio del Senato, nell'esaminare il decreto legislativo sulle partecipate e in particolare l'articolo 14, relativo alla crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica. “Secondo l'intesa raggiunta in Conferenza unificata – ricorda il Servizio bilancio - si pospone a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo l'applicazione del comma 5 alle società di gestione di case da gioco. Il comma 5 prevede il divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari aperture di credito e garanzie per società in perdita per tre esercizi consecutivi”.

Il Servizio bilancio ricorda inoltre che la relazione tecnica, allegata all'atto del governo 297 (lo schema di decreto legislativo) affermava che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari negativi, anzi prevengono eventuali situazioni onerose.

Il Servizio bilancio evidenzia inoltre che nell'ambito dell'intesa in Conferenza unificata si registra l’accordo ad "escludere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del Tu 175 del 2016 per le attività di gestione delle case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, inoltre, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo" (lettera k) dell’All. B). Ricordando che la relazione tecnica allegata affermava che le disposizioni, mirando al riassetto delle società partecipate secondo criteri di efficienza economica e contenimento dei costi di funzionamento, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, il Servizio bilancio osserva che “le modifiche concordate in sede di Conferenza unificata attenuano in più punti gli obblighi di razionalizzazione con conseguenti possibili minori risparmi”.

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