skin

Quarta direttiva antiriciclaggio, in Gazzetta Europea tutte le nuove norme su casinò e giochi

09 giugno 2015 - 13:49

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno è stata approvata la quarta direttiva antiriciclaggio, relativa “alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione”.

Scritto da Anna Maria Rengo

Come noto, contiene numerose norme su casinò e gioco, fissando in duemila euro la soglia massima per l’utilizzo del denaro contanti, ma prevedendo la possibilità che gli stati membri possano stabilire delle deroghe all’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa, sulla base di una valutazione del rischio. Una prerogativa dalla quale sono però escluse le case da gioco.

 

 

LE CONSIDERAZIONI INIZIALI – Nella lunga premessa al testo, si evidenzia che “il ricorso a servizi del settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa desta preoccupazione. Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d'azzardo, la presente direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a 2.000 euro. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i soggetti obbligati applichino la stessa soglia per quanto riguarda l'incasso delle vincite e delle poste pecuniarie, incluso l'acquisto o lo scambio di fiches da gioco, o di entrambe. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali, quali casinò e case da gioco, dovrebbero assicurarsi che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente una volta all'interno. Tuttavia, in circostanze di comprovato rischio ridotto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere certi servizi di gioco d'azzardo dall'applicazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero considerare la previsione di un'esenzione esclusivamente in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, ovvero quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono bassi. Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga conto anche del grado di vulnerabilità delle relative operazioni. Le esenzioni dovrebbero essere notificate alla Commissione. Nella valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero indicare in che modo hanno tenuto conto delle pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione nel quadro della valutazione sovranazionale del rischio”.

Viene inoltre evidenziato che “le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, di uffici per l'incasso di assegni, di prestatori di servizi relativi a società o trust o di prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza e onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare detti soggetti dall'essere sfruttati per scopi criminosi ad opera dei loro dirigenti o titolari effettivi”.

 

L’AMBITO DI APPLICAZIONE – L’articolo 2 specifica con chiarezza che la direttiva si applica anche ai “prestatori di servizi di gioco d'azzardo”. Tuttavia, “ad eccezione delle case da gioco e a seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva sulla base del basso livello di rischio comprovato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi”.

 

LE DEFINIZIONI – L’articolo 3 definisce come ‘servizi di gioco d'azzardo’ un “servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi”.

 

LA VERIFICA DELLA CLIENTELA – Quanto all’articolo 11, prevede che gli Stati membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela in diverse circostanza: “per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate”.

 

LA VIGILANZA - Secondo l’articolo 47, “gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati”. L’articolo successivo, il numero 48, dispone che “per quanto riguarda gli enti creditizi e gli istituti finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati”.

Articoli correlati