skin

Tar Lazio: 'Gioco online, garantire continuità servizio pubblico'

02 aprile 2021 - 09:32

Il Tar del Lazio accoglie l'istanza cautelare presentata contro l'interruzione della raccolta di gioco di un concessionario online.

Scritto da Anna Maria Rengo
Tar Lazio: 'Gioco online, garantire continuità servizio pubblico'

"La domanda di sospensione del provvedimento impugnato" è "meritevole di accoglimento, con conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, nell’attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione in epigrafe, ciò rispondendo all’obiettivo di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori".

Lo afferma il Tar del Lazio, accogliendo con un'ordinanza l'istanza cautelare presentata dal concessionario di gioco online E-Play 24 Ita Limited nell'ambito del ricorso con il quale si chiede l'annullamento, prevista sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti con i quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato che la convensione di concessione scadrà il 5 aprile 2021, disponendo l'interruzione della raccolta dal giorno successivo.

I giudici ritengono, a un primo sommario esame proprio della fase cautelare "ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito" che "sussistano profili di dubbio – peraltro già espressi in sede di adozione del decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. - sull’interpretazione seguita dall’Agenzia resistente nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione, alla luce della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. 'Legge di stabilità 2016'), ai sensi del quale è previsto il progressivo 'allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza' in essere al momento della sua entrata in vigore".

Inoltre, sottolineano che "per quanto la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 non preveda una proroga espressa delle concessioni di gioco pubblico di cui si discorre - essa sia, comunque, auspicabile nell’ambito di un più ampio riordino del settore dei giochi pubblici, anche al fine di consentire l’effettuazione delle relative gare (la cui indizione, programmata entro il 31 dicembre 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021, atteso il relativo rinvio disposto a causa dell’emergenza sanitaria in corso) nonché di continuare a garantire un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali".

La trattazione di merito del ricorso è stata fissata per il 6 ottobre 2021.

 

Articoli correlati