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Malta, Commissione Ue: 'Imposta tonnellaggio, non per navi casinò'

01 luglio 2019 - 10:26

Pubblicata in Gazzetta Ue la decisione della Commissione Ue su imposta di tonnellaggio di Malta per le navi, non applicabile a quelle con gioco e casinò.

Scritto da Redazione
Malta, Commissione Ue: 'Imposta tonnellaggio, non per navi casinò'

“Malta si impegna a escludere specificamente dal funzionamento dell'imposta sul tonnellaggio le navi impiegate principalmente per il gioco d'azzardo/come casinò (casinò galleggianti o crociere casinò)”.

 

 

Si parla anche di gioco nella Decisione della Commissione Ue concernente il "Regime maltese di imposta sul tonnellaggio e altre misure di aiuto di Stato a favore delle società di navigazione e dei loro azionisti” pubblicata oggi, 1° luglio, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

 

In particolare, si legge nelle Decisione che “il regolamento fiscale prevede un'esenzione dall'imposta sul reddito soltanto per i redditi derivanti da 'attività di trasporto marittimo'. Le norme del 2012 sulla procedura interna elencano una serie di navi che non possono beneficare dell'imposizione sul tonnellaggio in esenzione rispetto alla tassazione ordinaria dei redditi, poiché il reddito ottenuto da tali navi non si configura come reddito derivante da 'attività di trasporto marittimo'. In particolare i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli impianti fissi d'alto mare, ivi inclusi gli impianti di trivellazione del petrolio non utilizzati per il trasporto marittimo, i rimorchiatori non oceanici, le gru galleggianti non a propulsione autonoma e le navi il cui scopo principale è quello di offrire gioco d'azzardo e/o casinò non beneficiano del regime. Anche le piattaforme mobili e i pontoni non beneficiano delle esenzioni dalla tassazione ordinaria dei redditi. Tutte queste navi pagano semplicemente una tassa di immatricolazione e una tassa annuale in base al loro tonnellaggio, regime denominato di 'imposizione sul tonnellaggio' o 'imposta sul tonnellaggio' ma che non li esenta dalla tassazione ordinaria dei redditi”.
 
 
Nel paragrafo relativo all'Applicazione dell'imposta sul tonnellaggio alle navi da crociera, si evidenzia che “le navi (passeggeri) da crociera possono beneficiare del regime maltese di imposta sul tonnellaggio. Malta ha sottolineato che Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito considerano le navi da crociera come navi ammissibili, a condizione che tali navi non siano utilizzate principalmente per giochi d'azzardo/casinò o finalità analoghe non legate al trasporto marittimo”.
 
 
 
In quello sull'Ammissibilità dei servizi ausiliari forniti nel contesto del trasporto marittimo invece di ricorda che saranno soggette al tetto massimo previsto le seguenti entrate accessorie: “a) pubblicità e marketing, se tali attività corrispondono alla vendita di spazi pubblicitari a bordo di navi soggette all'imposta sul tonnellaggio; e b) strutture per scommesse o gioco d'azzardo normalmente offerte ai clienti da navi passeggeri marittime per l'intrattenimento a bordo e la vendita ai passeggeri di navi marittime di beni di lusso del tipo normalmente offerto a tali passeggeri, a condizione che il fatturato derivante da tali attività sia inferiore al 25 percento delle entrate lorde della nave soggetta a imposta sul tonnellaggio”.
 
Quanto alle navi da crociera e alle entrate accessorie, recita ancora la Decisione, “si intendono come entrate principali quelle risultanti dalle vendite di biglietti o da commissioni per il trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo. Le entrate accessorie sono altri tipi di entrate derivanti da attività che sono frequentemente fornite a bordo (in particolare nel trasporto di passeggeri) e che non minacciano di distorcere eccessivamente la concorrenza con i prestatori di servizi che operano a terra e che sono tassati secondo le norme generali di imposizione. Esempi di servizi ausiliari sarebbero il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; la vendita di beni e la fornitura di servizi abitualmente offerti su navi passeggeri, ivi compresi servizi di centro benessere, parrucchiere, gioco d'azzardo e altri servizi di intrattenimento; l'affitto di locali della nave agli operatori di negozi e servizi; l'intermediazione nella fornitura di escursioni locali ecc. La Commissione ritiene che le entrate principali debbano sempre costituire più del 50 percento delle entrate lorde totali (principali e ausiliarie) di una nave”.
 
 
In relazione al regime di imposta sul tonnellaggio e ai tipi ammissibili di navi infine si specifica che “le norme del 2012 sulla procedura interna elencano come navi non ammissibili a beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul reddito e del trattamento in qualità di 'navi soggette all'imposta sul tonnellaggio' in quanto non impegnate in 'attività di trasporto marittimo': pescherecci, imbarcazioni da diporto, impianti fissi d'alto mare, ivi inclusi gli impianti di trivellazione del petrolio, piattaforme mobili, rimorchiatori non oceanici, gru galleggianti non a propulsione autonoma, pontoni, navi il cui scopo principale è quello di offrire giochi d'azzardo e/o casinò e navi analoghe.
L'elenco delle navi soggette all'imposta sul tonnellaggio fornito da Malta e le relative spiegazioni mostrano che questo è anche il modo in cui le norme sono state attuate nella pratica; le autorità maltesi confermano inoltre che nessuna di tali navi ha beneficiato dell'imposta sul tonnellaggio durante il periodo in questione. Le norme del 2012 sulla procedura interna hanno chiarito quali tipi di navi non si ritiene svolgano attività di trasporto marittimo ai sensi della legge sulle navi mercantili. Le pratiche passate a decorrere dal 2004 non si discostarono da queste norme. Di conseguenza la Commissione conclude che i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli impianti fissi d'alto mare ivi compresi gli impianti di trivellazione del petrolio, le piattaforme mobili, i rimorchiatori non oceanici, le gru galleggianti non a propulsione autonoma, i pontoni, le navi il cui scopo principale è quello di offrire giochi d'azzardo e/o casinò non hanno in pratica beneficiato del regime di imposta sul tonnellaggio, sebbene in teoria fosse a loro disposizione”.

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