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Trattamento mance nei casinò, Italia e Francia allo specchio

30 settembre 2021 - 08:53

Ecco come le mance elargite ai casinò vengono trattate in Francia e in Italia.

Scritto da Mauro Natta
Trattamento mance nei casinò, Italia e Francia allo specchio

Continuando il raffronto, in tema di case da gioco, tra Italia e Francia mi pare interessante notare la diversità di considerazione delle mance ai croupier. Intendo soffermarmi sul fatto che in Francia sono per intero degli impiegati di gioco e in Italia sono suddivise tra gestione e impiegati ai tavoli.

Probabilmente il fatto che in Francia sia previsto, questo dalla legislazione, un rapporto numerico tra slot e tavoli, credo cinquanta a uno, mi lascia pensare ragionevolmente che i ricavi derivanti dalle slot possano compensare la differenza accennata.
L’interpretazione del dettato della legge italiana (388/86) che attribuisce alle mance, così come i proventi dei tavoli, la natura giuridica tributaria e sono a beneficio dell’ente che ha una casa da gioco sul proprio territorio, ha posto, ai miei tempi e li porrà ancora molti interrogativi in argomento trattamento fiscale, lavoristico e previdenziale.

Le mance non erano riconducibili all’ipotesi di reddito di lavoro subordinato, nemmeno a quella di reddito assimilato al reddito di lavoro subordinato e neppure al quello di reddito diverso. Ne conseguiva, a mio parere e non solo al mio, che – non essendo riconducibili a nessuna di quelle citate e legislativamente previste – le mance non erano tassabili.

Se, sempre col ragionamento di allora, le mance secondo la giurisprudenza più autorevole fossero state reddito di lavoro subordinato e perciò tassabili, sarebbe stato più che legittimo la richiesta di un identico trattamento ai fini retributivi e previdenziali.

Un breve accenno alle liberalità d’uso. Con identico nome si indicano realtà giuridiche ed economiche diverse tra loro. Generalmente il termine “mancia” si trova riferito ad attribuzioni o liberalità d’uso in qualche modo collegate al lavoro di chi la riceve. Il nesso logico col servizio può presentarsi talmente accentuato al punto di poter considerare il carattere remuneratorio della liberalità. Nel caso in esame non solo non si parla di retribuzione ma difettando in toto il carattere remuneratorio, non è reddito.
Neppure si può parlare di donazione in quanto non dà luogo a reddito tassabile.

Una nozione mi ha allora e sempre particolarmente colpito prima che intervenisse una precisa disposizione di legge, di cui non rammento con precisione numero e data, che determinò la tassazione ai fini Irpef per il 75 percento e, nella stessa misura, l’assoggettabilità ai contributi pensionistici: “la definizione di reddito da lavoro dipendente si ricava direttamente ed autonomamente dalla normativa fiscale. Che trova nel lavoro prestato il dato materiale per potervi ricomprendere un reddito”. In altri termini lo status di lavoratore dipendente non dovrebbe aver permesso la qualificazione che il fisco pretendeva.

Le mance corrisposte ai croupier non sono dirette a remunerare un servizio da chi le eroga. L’elargizione non è connessa al servizio che è reso allo tesso modo a tutti i giocatori, vincenti o meno, né tanto meno dallo stesso servizio, ma trae occasione esclusivamente dalla vincita cui è commisurata.

Non vorrei tediare con un racconto lungo e tecnico, per quanto possa scrivere in merito ascrivibile al tecnico, ma è quanto ricordo delle ricerche fatte a suo tempo, iniziate una quarantina di anni or sono. Prendo visione del decreto 314/97 che ha ricondotto la diatriba ad una forma che accontenta, ancorché parzialmente (rimane il Tfr). Ma il dettato di questo decreto ha, in sostanza, incrementando il costo del lavoro, decurtato le entrate tributarie degli enti pubblici titolari della autorizzazione alla casa da gioco. È innegabile che, aumentando i costi di gestione e dovendo garantire l’equilibrio di gestione, il Comune o la Regione dovranno iscrivere a bilancio un importo inferiore.
Il tutto a memoria di chi o coloro che in Parlamento volessero riprendere la materia che, a ben vedere, necessita dei chiarimenti che la Suprema Corte Costituzionale ha ricordato e che nei primi anni ‘90 era in discussione.

In questi ultimi tempi si ascoltano discorsi sul costo del lavoro, sulla riforma fiscale, sull’incremento previsto e/o prevedibile del prodotto interno lordo, di posti di lavoro, in specie ai giovani, e di tanto altro con ciò collegabile.
Riflettendo sull’argomento case da gioco e su quanto vi attiene, esaminando ciò che molto sommariamente ho esposto e con l’impegno che posso ampliarlo se vi fossero degli interessati, concludo raccomandando anche una rapida lettura di quello che da discreto conoscitore del mondo dell’azzardo autorizzato ho cercato di rendere facilmente comprensibile; spero di esserci riuscito.

 

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