skin

CdC: 'Finanziamenti a Casinò, danno erariale da risarcire'

11 settembre 2021 - 05:05

La disamina dell'avvocato Giovanni Adamo sulla sentenza della Corte dei Conti sui finanziamenti concessi al Casinò di St. Vincent dalla Regione Valle d'Aosta.

Scritto da Giovanni Adamo
CdC: 'Finanziamenti a Casinò, danno erariale da risarcire'

Con sentenza n. 351 del 30 luglio la terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha confermato la condanna emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta nei confronti di 18 consiglieri regionali, con riferimento al danno erariale causato da alcuni finanziamenti erogati a beneficio della società Casinò della Vallèe Spa.

In particolare, la Procura regionale aveva contestato l’illiceità di una serie di finanziamenti erogati dalla Regione (tre mutui e un aumento di capitale), a favore della società Casinò della Vallèe, negli anni fra il 2012 e 2015, ritenendo che tali operazioni avrebbero determinato un danno pari a 139.965.096,56 euro. Secondo la Procura regionale, inoltre, la responsabilità doveva essere imputata, a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave, in capo ai componenti della giunta regionale e del consiglio regionale che avevano disposto gli stessi finanziamenti.

Il giudice di primo grado, pur escludendo la sussistenza del dolo in capo agli amministratori regionali, ha qualificato il loro comportamento in termini di colpa grave ritenendo che le scelte relative ai finanziamenti erogati fossero state poste in essere “in contrasto con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione pubblica che si sono risolte in un danno erariale (...) avendo trascurato tutti gli indicatori e i segnali di irreversibile crisi che provenivano dalle analisi svolte sulla situazione economica della società”.

Inoltre, ha sottolineato che i finanziamenti in questione si erano risolti in una erogazione “priva di effetti pratici e quindi da qualificare come danno erariale non potendosi registrare nessun effettivo vantaggio per il Casinò (…)”. Tutto ciò pur precisando che, comunque, le operazioni di finanziamento non integravano ipotesi di danno erariale per carenza dei requisiti della certezza e dell’attualità. Ciò, in quanto, si trattava di mutui in relazione ai quali “non vi era la prova che la società non fosse in grado di restituire i finanziamenti”.

Con riferimento all’operazione di aumento di capitale di 60 milioni di euro, invece, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i requisiti della certezza e dell’attualità del danno per un importo di 30 milioni di euro. La restante quota, infatti, era destinata all’estinzione anticipata dei finanziamenti regionali.
Avverso tale sentenza proponevano appello sia la Procura regionale e sia, in via incidentale, i consiglieri regionali.

In primo luogo, la Sezione giurisdizionale centrale della CdC si è pronunciata sull’eccezione di difetto di giurisdizione contabile, sollevata da tutti gli appellanti incidentali, dichiarandola infondata. Gli appellanti incidentali, al riguardo, avevano eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti ritenendo che la delibera del consiglio regionale del 2004 con cui era stato disposto l’aumento di capitale, fosse atto di natura politica. La CdC, dunque, nel condividere le considerazioni espresse sul punto già dal giudice di primo grado ha precisato che, nel caso di specie, il consiglio regionale “non ha agito in relazione ad un fine generale di indirizzo, ma quale soggetto che si è occupato di un interesse concreto e specifico, quale quello di disporre l’aumento del capitale della società controllata Casino de la Vallée Spa”.

Ha poi precisato che essa “può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, partendo dalla verifica dei criteri di economicità ed efficacia che assumono rilevanza non sul piano della opportunità, ma su quelli della legittimità dell’azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un sindacato di ragionevolezza sulle scelte dell’amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali”.

Con l’appello introduttivo del procedimento da cui è scaturita la sentenza in commento, poi, la Procura regionale chiedeva nuovamente alla CdC di qualificare come dolose le condotte degli amministratori regionali. Secondo la Procura, in particolare, l’indebita iscrizione di imposte anticipate nel bilancio d’esercizio del 2011 e il loro mantenimento per più esercizi avrebbe determinato un “occultamento doloso” della reale situazione finanziaria della società.
A tale riguardo, ha però precisato la Corte con la sentenza in esame, è stato introdotto per censurare la pronuncia resa dal giudice di primo grado senza che, tuttavia, alcun riferimento a esso fosse contenuto nell’atto introduttivo del giudizio del 17 gennaio 2018.

A ciò, inoltre, secondo la pronuncia, si aggiunge l’ulteriore circostanza per cui l’appellante non avrebbe direttamente confutato le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado per escludere la sussistenza del dolo commissivo, introducendo, al contrario, un tema nuovo quello, appunto, dell’“occultamento doloso”, estraneo al perimetro dell’atto di citazione di primo grado. La sentenza in commento ha dichiarato tale motivo inammissibile.

Al contrario, invece, anche la sentenza ha ritenuto pienamente sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave in capo ai consiglieri regionali. A tal riguardo, la CdC ha ritenuto infondato quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, sottolineando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di primo grado, poiché “la grave violazione dei canoni di diligenza, perizia, attenzione e cura dell’interesse pubblico è rinvenibile, come specificato dal giudice di primo grado nella circostanza che 'gli amministratori regionali abbiano sottovalutato tutte le notizie e gli indicatori che segnalavano lo stato di sostanziale decozione dell’azienda Casinò'”.

In conclusione la Sezione giurisdizionale centrale della CdC ha respinto l’appello incidentale proposto dalla Procura regionale, l’appello incidentale proposto da alcuni degli amministratori regionali e accolto in parte gli appelli incidentali proposti da altri consiglieri riformando parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminando il danno patito dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in misura pari a 16.000.000 di euro.

 

Articoli correlati