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Tribunale Como: 'Casinò, 15 giorni per integrare istanza concordato'

04 gennaio 2021 - 17:45

Il tribunale di Como ha disposto che la società di gestione del Casinò Campione ha 15 giorni di tempo per integrare l'istanza di concordato presentata prima della dichiarazione di fallimento.

Scritto da Anna Maria Rengo

Il tribunale di Como ha concesso alla società di gestione del Casinò di Campione d'Italia quindici giorni di tempo per apportare integrazioni o produrre nuovi documenti per quanto riguarda l’istanza di concordato presentata prima della dichiarazione di fallimento del 2018. Ha inoltre fissato per il prossimo primo febbraio l'udienza per  l'audizione dell’amministratore delegato della Casa da gioco, Marco Ambrosini. 

Infine, ha rigettato la richiesta di sequestro della procura della Repubblica, reiterata nel corso dell'udienza dello scorso 18 dicembre, quando la società di gestione aveva presentato la sua richiesta di concordato in bianco.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Come si legge nel decreto, "va restituito al Casinò (...) il diritto di articolare le sue difese, illustrando i contenuti delle proposte, e di ricalibrare le domande di soluzione della crisi alla luce dei fatti sopravvenuti".
Inoltre, "la nuova proposta concordataria cd prenotativa depositata il 17 dicembre 2020, lungi dal costituire una rinuncia alla domanda in bianco in precedenza presentata (...) costituisce una ulteriore articolazione dell'iter avviato a seguito della presentazione della originaria domanda concordataria".

Quanto alla richiesta di misure cautelari formulate dalla Procura, il Collegio ritiene che non possa trovare accoglimento e ritiene che "le esigenze urgenti di tutela del patrimonio del Casinò sollecitate dal Pm possano essere esaminate sotto il profilo delle ricadute che il ritorno in bonis dell'impresa potrebbe avere su una ipotetica futura declaratoria di fallimento. In tale ottica, appare effettivamente sussistenza un'esigenza di controllo della situazione finanziaria ed economica del Casinò, tenuto conto non solo dell'elevato passivo sinora accertato nel corso del pregresso fallimento offetto di revoca giudiziale (oltre 130 milioni di euro), ma anche delle condotte potenzialmente distrattive e preferenziali effettuate in danno del Casinò, evidenziate nelle annotazioni di Polizia giudiziaria".
Secondo i giudici, "pure tenendo conto della delibera di limitazione dei poteri dell'amministratore unico adottata dal Comune di Campione, socio unico del Casinò, tuttavia l'inopinata mancata revoca dello stesso ingegnere Ambrosini, attinto da un procedimento penale per false comunicazioni sociali e che in passato non pare vere fornito buona prova del proprio operato, impone ogni doverosa attenzione volta a evitare il rischio di deteriorare le condizioni economiche e finanziarie dell'azienda in conseguenza di impropri comportamenti dell'organo amministrativo" e ciò giustifica "l'imposizione di obblighi informativi in capo alla società Casinò Campione" nonchè "la nomina di due precommissari".

LE ALTRE DISPOSIZIONI - Nel decreto, i giudici dispongono inoltre che "il Casinò di Campione Spa depositi, con cadenza settimanale, una relazione scritta sulla situazione finanziaria dell'impresa relativa alla gestione corrente, con l'elenco di tutte le operazioni di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario e solutorio e l'indicazione del saldo iniziale e finale di periodo del conto corrente bancario, avvertendo la debitrice che: a) in caso di violazione degli obblighi informativi indicati, sarà applicato l'articolo 162, commi 2 e 3 Lf, con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità della domanda ed eventuale fallimento; b) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità; c) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo; d) occorre la specifica e previa autorizzazione del tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis Lf e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 182-quinquies Lf; e) non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli articoli 161, 169 bis, 173 e 182 quinquies Lf.

Inoltre, i giudici nominano commissari pregiudiziali il professore Alessandro Danovi (...) nonché l'avvocato Gianluca Minniti (...) i quali dovranno a) vigilare sull'attività che la societò Casinò di campione andrà eventualmente a svolgere; b) fornire al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex art. 173 Lf nonchè tutti gli elementi per la valutazione sotto il profilo tecnico delle necessità della presente fase antecedente la delibazione delle fattibilità delle proposte di soluzione della crisi (...) c) riferire al Tribunale, esaminata la relazione e i documento allegati dal debitore, con motivata e sintetica nota scritta sulla gestione economico-finanziaria ell'impresa e sulla serietà delle attività svolte per la predisposizione del piano concordatario e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, segnalando l'eventuale mancato deposito della relazione periodica e della documentazione di supporto".

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