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Casinò & turismo, tra vecchi Ddl e nuovi scenari

10 novembre 2020 - 10:45

Da trent'anni giacciono in Parlamento Ddl sull'apertura di nuovi casinò per promuovere il turismo, un legame da rivalutare anche in vista di una futura, auspicata ripresa del sistema economico.

Scritto da Mauro Natta

Se la memoria non mi fa danno, nel 1991 e 1992 si parlava di incrementare numericamente le case da gioco, stagionali e non, e si pensava di legiferare anche in materia di casinò sulle navi da crociera.
Il tutto era sostenuto da una esigenza di utilizzare una sicura risorsa per realizzare un deciso intervento a favore dello sviluppo turistico. Non si può negare che siamo circondati da numerosissime case da gioco in tutta Europa e sono attrattive certe per il turismo.

Si può ragionevolmente sostenere che il turismo è una parte rilevante del nostro Pil e, allo stesso modo, ammettere che, speriamo a breve, si possa iniziare quella rinascita tanto necessaria; un rilancio in cui il turismo può rivestire un ruolo importante.
Potrebbe apparire azzardato introdurre tale argomento; mi pare si possa vedere la casa da gioco anche come divertimento o impiego diverso e a scopo distensivo nel tempo libero. Non credo si possa nutrire dubbio sul fatto che alcune località sono state conosciute perché vi si trova anche un casinò.

Ed allora perché non riprendere il progetto di quasi trent'anni or sono? Quasi certamente sarà necessario rivedere i progetti e i disegni di legge presentati allora in Parlamento.
Sicuramente, invece, vi si trovano delle sagge indicazioni in ordine alle esigenze che non possono essere ignorate oggi come non lo erano allora. Tanto per ricordarne alcune, in quanto mi ero occupato della problematica, le cito qui di seguito. Non ne affronto altre per le quali non mi sento preparato adeguatamente e che sicuramente esistono.

Premetto doverosamente che il discorso non può esaurirsi con quanto segue ma intendo affermare la indispensabilità, a mio parere, di alcune indicazioni, non in termini di importanza e/o priorità, che dovrebbero apparire rilevanti nel discorso che ci occupa.

La proprietà non potrà essere che pubblica (con riferimento alle case da gioco terrestri, annuali e/o stagionali).
Inizio con l’affermare che la proprietà non può essere che pubblica. Infatti i decreti istitutivi che hanno permesso, in deroga agli articoli del codice penale, l’istituzione delle case da gioco non permettono differenti soluzioni. D’altra parte è facilmente intuibile che se la proprietà non fosse pubblica sarebbe difficile il discorso diviene complicato. Non si parlerebbe di tipologia gestionale perché sarebbe sempre e comunque privata assegnata, molto probabilmente, alla società proprietaria dell’immobile.

L’ente pubblico titolare della autorizzazione ha il diritto/dovere di controllare la regolarità del gioco e degli incassi.
Procedendo con ordine e considerando esaurito il tema della proprietà, possiamo, invece, agevolmente verificare dai bilanci pubblici come le entrate di cui trattasi sono ascritte al capitolo delle entrate tributarie.
Ed è, appunto, questo il motivo per cui il controllo sulla regolarità del gioco e delle entrate che ne derivano deve essere un diritto/dovere demandato all’ente pubblico, Comune o Regione che sia.
Un controllo che deve essere esercitato in qualunque tipologia gestionale con una metodologia che si fonda su principi matematici e statistici e che non può assolutamente prescindere da alcune comparazioni e/o rapporti.

La natura giuridica delle entrate, di cui si è detto, è statuita dalla L.488/86 (ex D.L.318/86) ed è facilmente comprensibile, a parere dello scrivente, dal contenuto dei decreti istitutivi dal 1927 in poi.

La limitazione nell’uso del contante imporrebbe una revisione di quanto disposto per i debiti di gioco (obbligazioni naturali). Per gli assegni ed altri titoli di credito negoziati nei casinò i citati debiti dovrebbero avere la possibilità di azione di recupero.

Le notizie assunte nei casinò non possono essere utilizzate a fini fiscali a meno che non rivestano rilevanza di natura penale.

Per le società di gestione viene istituito un apposito registro al fine di garantire la piena e completa trasparenza dell’azionariato, la competenza e la professionalità del relativo management.

Viene istituito uno speciale corpo di controllori sull’esempio della Police des yeux francese.

Mi permetto, in chiusura, una domanda: appena è possibile perché non mettersi alla ricerca e alla revisione, probabilmente necessaria dopo tanto tempo, dei progetti e dei disegni di legge giacenti alla Camera ed al Senato?

 

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