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Tribunale Como: Casinò Campione, decisione dopo sentenza Cassazione

17 maggio 2019 - 08:02

Il tribunale di Como si pronuncia sulla richiesta della Procura di valutare la situazione concordataria del Casinò Campione o il fallimento.

Scritto da Anna Maria Rengo
Tribunale Como: Casinò Campione, decisione dopo sentenza Cassazione

Come nelle previsioni, il tribunale fallimentare di Como, con un'ordinanza, ha deciso di differire ogni decisione in merito alla procedura concordataria per la società di gestione del Casinò Campione d'Italia (o, in subordine, al suo fallimento), fino alla sentenza della Corte di Cassazione.
La Banca popolare di Sondrio, che figura tra i principali creditori della società di gestione, ha infatti presentato ricorso alla Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva annullato con rinvio, per un vizio di forma, la sentenza del tribunale lariano che disponeva il fallimento per insolvenza del Casinò.

Il tribunale di Como ha però deciso, dopo l'udienza dello scorso 13 maggio e prendendo atto dei rilievi mossi dal Casinò, dalla Banca popolare di Sondrio e dalla Procura stessa, di aspettare che sia la Cassazione a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Bps. A tale proposito, la curatela fallimentare non ha presentato controricorso: avrebbe tecnicamente tempo per farlo entro il 21 maggio.

Sempre, naturalmente, che non lo ritiri, scenario possibile e auspicabile ma che dipende essenzialmente dalle soluzioni normative ed economiche che il commissario straordinario del Casinò, Maurizio Bruschi, sta studiando per poter risanare l'attuale società di gestione. Come spiegato ai sindacati nell'incontro di qualche giorno fa, il commissario, nominato ai sensi del decreto fiscale e con poteri ampliati dalla legge di Stabilità 2019, presenterà al governo la sua relazione tecnica entro il 15 giugno.

IL DISPOSITIVO - Nel dispositivo, si legge: "Visto l'articolo 48 c.p.c., si sospende il procedimento".  Il citato articolo del codice di procedura civile prevede che iprocessi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento. Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

 

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