skin

Fallimento Casinò Campione, Bps impugna la sentenza di annullamento

10 aprile 2019 - 08:19

La Banca popolare di Sondrio ha impugnato in Cassazione la sentenza che annulla la dichiarazione di fallimento del Casinò Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Fallimento Casinò Campione, Bps impugna la sentenza di annullamento

Con una clamorosa decisione, che apre nuovi e inaspettati scenari sul futuro del Casinò Campione d'Italia, la Banca popolare di Sondrio ha deciso di impugnare in Corte di Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che annullava, per un vizio di forma (la mancata audizione delle parti prima della dichiarazione di fallimento), quella del tribunale di Como che dichiarava fallita, per insolvenza, la società di gestione della Casa da gioco. 

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi scadeva oggi, 10 aprile: se nulla fosse accaduto, la sentenza sarebbe passata in giudicato e quindi la società sarebbe tornata "in bonis", con conseguente passaggio di consegne dalla curatela alla "vecchia" e rinata società di gestione, e quindi all'amministratore unico Marco Ambrosini.

Da parte sua, la Procura di Como aveva chiesto al tribunale la riassunzione della causa, con l'udienza già fissata per il prossimo 13 maggio. Il ricorso in Cassazione da parte della Bps cambia radicalmente, come detto, la prospettiva: il tribunale lariano dovrebbe prendere atto che la sentenza della Corte d'appello non è definitiva, quindi, essendo il fallimento non definitivamente revocato non se ne può dichiarare un altro (come da richiesta subordinata della Procura). Si ipotizza dunque una sospensione del processo in attesa che la Cassazione si pronunci.

La notizia arriva proprio mentre i sindacati incontrano il commissario straordinario del Casinò Campione, Maurizio Bruschi.

I MOTIVI DEL RICORSO IN CASSAZIONE - Il motivo principale del ricorso è la violazione delle norme, da parte della Corte d'appello di Milano, nell'affermare "la fallibilità di Casinò di Campione Spa".
Come si legge nel ricorso in Cassazione, "palese è la violazione degli artt. 1 l.fall, 2082 e 2221 Cc nella misura in cui la Corte d'appello di Milano ha statuito che Casinò di Campione Spa avrebbe esercitato la propria attività commerciale 'in forma imprenditoriale': che sia sufficiente la mera previsione statutaria di esercizio di un'attività commerciale da parte di una società per azioni per attribuirle la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi e per gli effetti di cui all'arti 1 l.fall. 'indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività (...) rappresenta infatti già di per sè violazione di legge e in particolare dell'anzidetto art. 1 c. 1. l.fall nella parte in cui prevede che sono assoggettabili a fallimento 'gli imprenditori che esercitino una attività commerciale' e non già che 'si propongo di esercitare' e/o 'che abbiano come oggetto sociale' l'esercizio di un'attività commerciale".
 
Ma secondo la Bps, "anche a supporre che basti la qualifica di 'imprenditore commerciale' per essere assoggetati a fallimento e che (...) debba essere 'lo statuto a compiere tale identificazione' (...) la Corte d'appello è comunque incorsa in violazione di legge perché, pur dando correttamente atto dell'esistenza di 'vincoli di destinazione imposti per legge su parte pur cospicua degli introiti' del Casinò (...) ha escluso che detti vincoli valessero "ad impedire in radice la configurabilità, quanto all'attività esercitata, di un lucro oggettivo - da intendersi quale rispetto del criterio di economicità ossia della tendenziale proporzionalità di costi e ricavi in quanto questi ultimi tendono a coprire i primi' (...)".
 
La banca osserva inoltre che "il Casinò (...) non poteva disporre di 'parte pur cospicua degli introiti' in forza di 'vincoli di destinazioni imposti per legge'".
 


LE RICHIESTA ALLA CASSAZIONE - La Banca popolare di Sondrio chiede dunque alla Cassazione di "cassare (...) la sentenza impugnata nella sola parte in cui ha confermato l'assoggettabilità a fallimento di Casinò di Campione Spa e, in subordine, nella parte in cui non ha dichiarato applicabile a detta società la disciplina dettata dal Dlgs 270/1999, adottando ogni più opportuno provvedimento conseguente, di rinvio ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata; ovvero senz'altro, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, seconda parte Cpc, decidendo nel merito e dunque accogliendo le conclusioni da ultimo rassegnate avanti la Corte d'appelllo di Milano (nel procedimento di reclamo ex art. 181 l.fall iscritto sub Rg n. 3566/2018) dall'esponente, ossia: nel merito 'revocare la sentenza di fallimento n. 92/2018 emessa dal tribunale di Como nei confronti di Casinò di Campione Spa e depositata in cancelleria il 27 luglio 2018 per tutte le ragioni - in fatto e in diritto - esposte in atti o, in via subordinata, dichiare lo stato di insolvenza della predetta società ai sensi del Dlgs 270/1999, disponendo che il tribunale di Como provveda ai sensi dell'art. 35 c. 2 di tale testo legislativo; con vittoria di spese e onorari".

Articoli correlati