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Casinò, deducibile la perdita derivante da fiches non restituite

28 maggio 2018 - 08:25

Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia, i casinò possono dedurre le perdite derivanti da fiches di gioco non restituite.

Scritto da Redazione
Casinò, deducibile la perdita derivante da fiches non restituite

 

Con una sentenza, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che le perdite sui crediti relativi alla cessione delle fiches ai clienti possono essere dedotti fiscalmente dai casinò.
Come si legge su Sole24Ore, i giudici evidenziano che sul gioco d'azzardo autorizzato si applicano infatti le norme a tutela del diritto d'impresa, come la responsabilità patrimoniale del debitore.
Secondo la Ctr, come si legge sempre sul quotidiano economico, sia in ambito nazionale che comunitario, il disfavore per il gioco d'azzardo sussiste soltanto nella misura in cui, sfuggendo al controllo dello Stato, costituisce un pericolo per le infiltrazioni criminali. Pertando, nel caso di gioco autorizzato trovano applicazione norme poste a tutela dell'esercizio d'impresa, come la responsabilità patrimoniale del debitore.
Inoltre, l'utilizzo del fondo svalutazione crediti non tassato è fiscalmente deducibile se la perdita dedotta è dotata dei requisiti di certezza e precisione, in base a idonea documentazione ed è inerente rispetto all'attività d'impresa. Pertanto i crediti delle case da gioco riferiti alla cessione dei clienti delle fiches utilizzate per giocare all'interno del casinò, non essendo ancora crediti di gioco di natura finanziaria bensì soltanto crediti di natura commerciale, sono deducibili in presenza dei requisiti di legge.
Infine, la cessione delle fiches per contanti ovvero, nel caso di clienti abituali, anche contro rilascio di assegni bancari, rientra nell'attività tipica imprenditoriale dei casinò per consentire ai suoi clienti di soddisfare le esigenze di gioco. Pertanto, per i crediti sorti a tale scopo in favore di un'impresa autorizzata alla gestione di una casa da gioco, se non più esigibili, restano obbligati i relativi giocatori/debitori e non si applica neppure l'articolo 1933 del Codice civile, che prevede che al creditore non compete alcuna azione per il pagamento di un debito di gioco.

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