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Tassazione mance nei casinò, due pesi e due misure?

12 febbraio 2018 - 09:57

L'analista di gaming Mauro Natta esamina il tema della tassazione delle mance nei casinò italiani, alla luce dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti.

Scritto da Mauro Natta
Tassazione mance nei casinò, due pesi e due misure?

Mi corre l’obbligo di scrivere una premessa prima di inoltrarmi nell’argomento: un tentativo fondato e che ha precedenti per diminuire (interessa il personale tecnico che, solitamente è la parte più numerosa) il costo del lavoro.
La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”
Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, i croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672).

La vincita al gioco (realizzata nei casinò autorizzati) era esente da imposizione in capo al giocatore vincente. Infatti l’art.10 ter della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 che provvede alla conversione in legge della Finanziaria per il 1997, L. 31 dicembre 1996, n. 669, recita: "All’art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma 1: La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”
La Legge Europea 2015. Art.7 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014 …). L’articolo citato prevede e stabilisce che le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La precedente normativa italiana prevedeva, al comma 1 dell’art.69 del T.U.I.R. (DPR 22 dicembre 1986, n.917) che le vincite in discorso costituivano reddito ed erano considerati quali redditi diversi (art.67, comma 1, lettera d).
Concludendo non pare logico trattare in modo differente la parte principale della vincita ottenuta dal giocatore e quella minore della quale beneficia il croupier. In buona sostanza c’è da ritenere che, così operando, si avvia un percorso virtuoso che, evitando di incidere negativamente sul fattore occupazionale diretto e dell’indotto, consente il raggiungimento dell’obiettivo dell’ente pubblico titolare di una casa da gioco di cui ai decreti istitutivi delle stesse.

La mancia di specie è una parte della vincita (Cass. sez. Lavoro, 18/05/1976, n.1776), il 50 percento solitamente è a beneficio della gestione (Cass. n. 672, 09/03/1954). È logico ritenere giusto che se la parte maggiore della vincita (quella che compete al giocatore) è esente da Irpef lo stesso vale per la parte minore (la mancia a beneficio del croupier e della gestione).
È sotto gli occhi di tutti il continuo calo delle entrate dei casino autorizzati, un calo quantitativo e qualitativo. Il costo del lavoro - incrementato dalla normativa di cui al decreto legislativo n.314/97 - e la contemporanea diminuzione degli introiti sia lordi sia accessori contribuiscono alla evidente riduzione se non annullamento del risultato positivo di gestione. Se la mancia non è tassabile ai fini Irpef, come avviene per la vincita al gioco nei casinò, non è nemmeno soggetta a contribuzione Il costo del lavoro, per la gestione, è destinato a calare.
Ne ho scritto in altra occasione ma, sono fermamente convinto, un incremento della offerta di gioco apporterebbe un identico segno nei ricavi. È più semplice incidere sui costi, in specie del personale dipendente, ma, forse, è il momento di considerare anche una opzione diversa.
L'AUTORE - Mauro Natta è stato segretario nazionale dello Snalc e ha lavorato nei casinò di Venezia e di Saint Vincent.
 

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