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Consulta: 'Finanziamento a Casinò è atto politico'

21 maggio 2022 - 07:56

La disamina dell'avvocato Giovanni Adamo sulla sentenza della Corte costituzionale sui finanziamenti accordati al Casinò di St. Vincent dalla Regione Valle d'Aosta.

Scritto da Avv. Giovanni Adamo

È interessante soffermarsi su un’importante sentenza della Corte Costituzionale relativa al Casino di Saint-Vincent, e in particolare sul ruolo e sulla contestualizzazione della società che lo gestisce.

La vicenda della quale si è occupato il giudice delle leggi prende le mosse da un procedimento per asserito danno erariale radicato avanti alla Corte dei Conti a carico di taluni consiglieri regionali della Regione Valle d’Aosta (proprietaria della Casa da gioco), “accusati” di avere generato un danno allo Stato per effetto del loro voto a favore di alcune delibere di ricapitalizzazione della società che gestisce il Casino.
L’addebito, in buona sostanza e in estrema sintesi, era il seguente: poiché il voto era espressione non di attività “politica”, ma di attività “amministrativa”, da ciò sarebbe conseguita la responsabilità dei consiglieri regionali in parola per il “pregiudizio” che dalla loro votazione sarebbe conseguito a carico dell’erario.

Veniva sollevato, da parte della Regione, il cosiddetto “conflitto di attribuzione” (la Regione, in pratica, impugnava la decisione della Corte dei Conti, eccependo che quest’ultima avrebbe “tracimato” dalle proprie competenze, per “invadere” quelle della Regione Valle d’Aosta – a Statuto Speciale, di rilevanza costituzionale -) avanti alla Corte Costituzionale.

Il problema era spinoso, come effettivamente lo è in generale, per la sua stessa natura, il conflitto di attribuzione: la Regione lamentava la menomazione della propria sfera di attribuzione, e riteneva illegittimo l’esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte dei Conti.

La Corte Costituzionale, per risolverlo, ha preso le mosse da un dato di fatto, ormai risultante da consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in seno alla Consulta stessa: l’insindacabilità del voto dei consiglieri regionali non è limitata alla funzione legislativa, ma è estesa anche alle diverse funzioni (di indirizzo e regolamentari) affidate al consiglio regionale.

Del resto nel caso di specie vi era legislazione regionale (preesistente rispetto alla delibera oggetto di contestazione erariale) che stabiliva espressamente, fra l’altro, la necessità di ricapitalizzare e/o rifinanziare la società (a totale partecipazione pubblica, essendo partecipata da Regione e dal Comune di St. Vincent in minima parte) gerente il Casino. Ragione per la quale la delibera contestata avrebbe dovuto essere inquadrata nel contesto normativo che la prevedeva, e che ad essa avrebbe dato origine.

In altri termini, il quadro complessivo mostrava piuttosto chiaramente come l’attività del consiglio regionale nel caso di specie fosse da ricondursi a quella coperta da insindacabilità, e non, invece, a quella dei “normali” atti amministrativi.
E allora, la Corte Costituzionale ha ritenuto che “nel quadro così delineato, l’approvazione della delibera di cui qui si discute costituisce una espressione di voto che, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, è, sotto ogni profilo, riconducibile all’esercizio di funzioni inerenti al nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari, rispetto al quale l’art. 24 dello Statuto Speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta, al pari dell’art. 122 Cost., esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza della Corte dei Conti impugnata dalla Regione.

Una sentenza tranchant, dunque, che plausibilmente assumerà anche la valenza di vero e proprio “precedente”, laddove a venire in discussione siano atti lato sensu “politici” compiuti da un’Amministrazione (e poco importa se aventi contenuto “finanziario” o meno).

 

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