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No a riequilibrio Comune Campione, 15/6 l'udienza sul ricorso

07 maggio 2022 - 07:55

Fissata la data per la discussione del ricorso presentato dal Comune Campione contro la bocciatura del riequilibrio di bilancio da parte della Corte dei Conti.

L'udienza per la discussione del ricorso presentato dal Comune di Campione d'Italia contro la delibera con cui la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, ha respinto il bilancio pluriennale stabilmente riequilibrato (2018-2022) presentato dall'ente, si svolgerà il 15 giugno prossimo alle ore 10.

Lo si legge nella convocazione delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte di Conti, il cui presidente, Guido Carlino, stabilisce "a dieci giorni prima dell'udienza il termine per il deposito di atti e documenti in segreteria".

Nel bocciare il piano di riequilibrio di bilancio pluriennale presentatole dal Comune di Campione, la Corte dei Conti, in un lungo dispositivo, aveva chiamato in causa anche il Casinò, sollevando dubbi che il suo rilancio possa supportare il piano di riequilibrio stesso. 

Tra i vari rilievi, la magistratura contabile aveva infatti ritenuto che "Il flusso di entrate necessario per riequilibrare il bilancio e per coprire i debiti accumulati risulta ascritto per una quota rilevante alla stessa fonte che ha determinato il default del Comune, ovvero il flusso dei proventi della Casa da gioco".

Da parte sua, il Comune ha presentato ricorso, rispondendo punto per punto alle criticità evidenziate dai giudici contabili nelle 87 pagine del dispositivo. Per quanto riguarda specificamente quelle sul Casinò, i legali, gli avvocati Gennaro Terracciano e Chiara Cacciavillani, sottolineano nel ricorso che "il piano industriale del Casinò, ammesso al concordato, ha sì un orizzonte temporale di cinque anni – perché così stabilisce la legge fallimentare – ma reca ben chiare previsioni a proiezione ultraquinquennale e reca specifiche clausole volte non solo al soddisfacimento dell’integrale credito maturato dal Comune, ma anche all’assolvimento dell’obbligo convenzionale di corresponsione di contributo finanziario in favore del Comune".

 

 

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