skin

Contratto Casinò Campione - Novomatic, no a sospensione efficacia atto

28 gennaio 2022 - 09:11

Il Tar della Lombardia respinge l'istanza cautelare con la quale si chiedeva di sospendere l'efficacia del contratto in essere tra il Casinò Campione e Novomatic.

"La complessità delle questioni poste a fondamento del ricorso richiede un più approfondito vaglio in sede di merito, peraltro fissato in tempi ravvicinati, e preclude la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata" e inoltre "la parte ricorrente non ha addotto specifici e pregnanti elementi" in merito al requisito dell'estrema gravità e urgenza, "considerato altresì che, nella comparazione degli interessi, appare prevalente quello delle parti resistenti alla conservazione degli atti posti in essere fino a questo momento".

Con queste motivazioni il Tar Lombardia ha respinto l'istanza cautelare della sospensione dell'efficacia, nell'ambito del ricorso presentato dalla società Ang Ltd contro il Casinò di Campione d'Italia e nel quale si chiede tra l'altro di dichiararare inefficace il contratto "stipulato tra Casinò di Campione Spa e Novomatic Italia Spa, datato 5 novembre 2021, con ogni conseguenza in ordine all’obbligo per il suddetto Casinò di rinnovare la procedura, in conformità a ciò che prescrive la legge".

In sostanza, la società chiede di annullare tutti gli atti, noti e non noti, con cui la società di gestione del Casinò ha siglato un contratto come fornitore tecnologico con Novomatic Spa, oltre che i provvedimenti invece assunti e comunicati ad Ang nel dicembre scorso. Infine, si chiede di ordinare al Casinò di Campione d’Italia "l’integrale ostensione dei documenti indicati nell’istanza di accesso formulata in data 4 novembre 2021", ma in questa fase i giudici hanno respinto la domanda di sospensione dell'esercuzione dei provvedimenti impugnati, fisssando la trattazione del merito della controversia nell'udienza pubblica del prossimo 5 maggio.

 

Articoli correlati