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Casinò e Comune Campione, il Gup: 'I motivi dei non luogo a procedere'

19 luglio 2021 - 11:13

Ecco le motivazioni che hanno portato il Gup a disporre numerosi non luogo a procedere nel processo sulla gestione di Casinò e Comune Campione dal 2013 al 2018.

Scritto da Anna Maria Rengo
Casinò e Comune Campione, il Gup: 'I motivi dei non luogo a procedere'

"La violazione della convenzione, o le modifiche del suo contenuto - quand'anche unilaterali, destituite di fondamento, nocive per la sua efficacia o lesive degli interessi finanziari del comune - non si traducono in alcuna violazione di legge: perchè la legge non disciplina la convenzione, ma si limita a prevederne l'esistenza". Lo si legge nella sentenza con la quale il giudice per le udienze preliminare del tribunale di Como, Andrea Giudici, rispone in merito alle richieste di rinvio a giudizio o non luogo a procedere in merito al procedimento penale sulla gestione del Comune e del Casinò Campione d'Italia dal 2013 al 2018, per il quale era già stato reso noto il dispositivo.

Nella sentenza in cui si dispongono i non luogo a procedere, il Gup evidenzia dunque, innanzitutto, la "sopravvenuta irrilevanza penale dei fatti commessi a partire dal 1° gennaio 2015" ma anche che "a conclusioni diverse, per ragioni anch'esse differenti, si perviene invece in ordine alle residue imputazioni relative al contributo che il casinò avrebbe dovuto versare al comune di Campione d'Italia".

Il giudice ritiene infatti che "le deliberazioni con cui l'ente, arbitrariamente e in assenza di base normativa, ridusse l'importo che avrebbe dovuto percepire dal casinò - la cui misura era predeterminata dalla legge - furono adottte in diretta violazione dell'articolo 31 (legge 448/1998 Ndr), che non prevedeva che una simile facoltà, al fine di far conseguire al casinò un profitto ingiusto, pari alla quota di indebito risparmio derivante, con correlativo danno per le casse comunali".

E si tratta di regole "specifiche e prive di discrezionalità, avendo a oggetto un'obbligazione pecuniaria predeterminata in misura fissa, sottratta alla disponibilità delle parti".

Inoltre, osserva il Gup "l'argomento secondo cui in virtù della specifica realtà campionese comune e casinò simul stabunt vel simul cadent (....) presenta una connotazione marcatamente positiva, ma sul piano giuridico (...) non può spingersi fino a obliterare l'evidenza alterità soggettiva delle due realtà, una di diritto pubblico e chiamata a perseguire l'interesse pubblico e l'altro di diritto privato e mossa dal fine di lucro: e, soprattutto, la conseguente constatazione che quel che nel caso concreto rispose all'interesse della seconda - risparmiare su una contribuzione imposta dalla legge . fu contrario all'interesse della prima, in favore della quale quella contribuzione era prevista".

Giudici giunge inoltre alla conclusione in merito all'ipotesi che sia stata violata la legge in materia di anticipazioni di tesoreria, ritenendo che "gli elementi raccolti in esito alla indagini escludono la sussistenza della violazione di legge in discorso, rispetto alla quale lo sviluppo dibattimentale appare superfluo" e pronunciandosi dunque sul "non luogo a procedere".

Quanto al falso nel bilancio dell'ente, nel disporre il "non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste", si ritiene che "non appare coretta" la tesi accusatoria "che sovrappone l'illegittimità del pagamento (e l'ingiustizia del danno) alla falsità del dato contabile".

Di particolare interesse, nella sentenza visionata da Gioconews.it, il capitolo dedicato ai falsi nei bilanci del casinò, che sarebbero stati realizzati tramite "l'indicazione nello stato patrimoniale di una voce di patrimonio netto fortemente alterata per effetto di false valutazioni in relazione" al "conferimento dei marchi distintivi del casinò", al "conferimento dell'usufrutto decennale sull'immobile", perfezionato il 29 dicembre 2011 e, con durata ventennale, il 29 dicembre 2014.

In particolare, Giudici si sofferma sui reati ipotizzati per Angelo Palma, commercialista che aveva ricevuto nel 2014 l'incarico di stimare i beni della società di gestione del Casinò, e ne dispone il totale non luogo a procedere.

Secondo Giudici, averlo incluso nel capo 9), relativo al falso nel bilancio di Casinò Municipale di Campione d'Italia Spa, "appare irrazionale in sè, per la ragione che l'oggetto materiale del contributo concorsuale, nella parte qui considerata, risulta estraneo al procedimento di formazione del bilancio che si assume falso".

Quanto invece alla valutazione del conferimento dell'usufrutto ventennale, si evidenzia che "in ogni caso, a tutto voler concedere, il contributo di Palma sarebbe del tutto irrilevante sul piano materiale, siccome veicolato attraverso un documento estraneo al procedimento di formazione del bilancio di esercizio, mentre potrebbe semmai, aver giocato un ruolo nel presentare il casinò come provvisto di una capacità di generare flussi di cassa in cui in realtà era privo". Ma "il fatto, a dispetto della lettera (di parte) dell'imputazione, non concerne l'omessa svalutazione, bensì l'iscrizione in bilancio di poste false", e ciò rammentamendo "risulta evidente la farraginosità logica di tale impostazione: per la ragione che si tratta di contrastare una forma di rafforzamento del proposito criminoso in favore di chi quello stesso reato aveva (in tesi) già commesso, nella stessa forma, nel triennio precedente, non contestato unicamente per via della prescrisione".
Quindi, "in altri termini: sul piano morale, il contributo di Palma fu irrilevante per la commissione del reato, perchè operato nei confronti dell'omnibondo facturus, vale a dire di chi avrebbe (recte: ha, secondo l'imputazione) commesso il fatto anche (prima e) senza di esso).

Inoltre, nella sentenza, Giudici evidenzia come "nella consulenza Deloitte (...) rilievi furono mossi all'imputato in questi rispetti a proposito della determinazione delle quote di ammortamento, tema evidentemente differente, mentre neppure lì furono segnalate chiaramente criticità a proposito del valore di tali immobilizzazioni".

In conclusione, "le imputazioni elevate a Palma risultato per parte intrinsecamente incoerenti e per altra parte sfornite di elementi di prova a sostegno; in ogni caso indimostrabili e immeritevoli di vaglio dibattimentale".

 

 

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