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Uso illegittimo riprese, Casinò condannato a reintegro dipendente

12 novembre 2020 - 15:32

Il giudice del Lavoro condanna il Casinò di Venezia a reintegrare una dipendente licenziata: riprese audiovisive usate in maniera non legittima.

Scritto da Anna Maria Rengo

Nell'accordo sindacale del 2004 "è esplicitamente previsto che le riprese audiovisive 'non possono essere impiegate per elevare contestazioni disciplinari ai lavoratori', bensì a loro discolpa. Se ne ricava con sufficiente chiarezza che l'accordo sindacale in questione non legittima il controllo datoriale sul proprio personale a fini disciplinari; l'utilizzazione delle riprese in ambito disciplinare, del resto, non è prevista 'neanche quando occasionalmente si sia venuti conoscenza - da parte della Direzione aziendale - di eventuali mancanze del lavoratore, se non per casi di particolare rilevanza o gravità sempre comunque accompagnati da una istruttoria da parte della Direzione giochi".

Lo si legge nella sentenza con cui il giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, Anna Menegazzo, accerta "l'illegittimità del licenziamento" che la Casinò di Venezia Gioco Spa aveva nel 2019 intimato a una sua dipendente, Rosanna Zanon, "per aver posto in essere condotte atte a nascondere il minus di cassa di 50 euro realizzato il 21.9.2019 e sottratto (dalla cassa e dall'apposito contenitore) denaro destinato alle mance nei giorni 18 e 19 novembre 2019".

Per contestarle il licenziamento per giusta causa, l'azienda aveva utilizzato dei filmati relativi all'attività della lavoratrice alla cassa slot.
Dopo che in un primo grado di giudizio era stato disposto che l'azienda risarcisse Zanon con sei mensilità, in questa seconda sentenza si sottolinea che "le riprese video sono state analizzate in assenza di alcuna contestazione o problematica insorta con la clientela, ma appositamente per verificare a fini disciplinari la condotta della Zanon, condotta che peraltro non pare definibile 'di particolare rilevanza o gravità', i filmati in questione non eran dunque utilizzabili dall'aziendale".

Inoltre, rileva il giudice, "non risulta che la Zanon avesse avuto 'adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli': ad avviso del giudicante non è sufficiente per ritenere rispettata tale previsione la circostanza che i lavoratori fossero a conoscenza della presenza di telecamere, dovendo l’informazione essere estesa alle modalità d’uso dei dati acquisiti ivi compresa, soprattutto, la possibilità di effettuare controlli sulla prestazione lavorativa".

Il giudice del Lavoro ha dunque ordinato a Casinò di Venezia Gioco Spa di reintegrare Zanon nel suo posto di lavoro e condannato la società "a risarcirle il danno subito per effetto del licenziamento, corrispondendole una indennità pari alle retribuzioni globali di fatto perdute per effetto del licenziamento e fino all’effettiva reintegra, nel limite massimo di 12 mensilità", oltre che "a versare i contributi assistenziali e previdenziali a suo favore dal licenziamento fino alla reintegra".

 

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