skin

Viminale: 'Legittimi gli atti sulla pianta organica Comune Campione'

06 settembre 2019 - 08:14

Il ministero dell'Interno presenta una memoria al Tar del Lazio sugli atti relativi alla nuova pianta organica del Comune di Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Viminale: 'Legittimi gli atti sulla pianta organica Comune Campione'

Il ministero dell'Interno resiste "all’istanza cautelare riproposta con i motivi aggiunti, e provvisoriamente accolta con decreto monocratico" e ne chiede il rigetto. Lo si legge nella memoria che l'avvocato dello Stato Agnese Soldani ha presentato al Tar del Lazio, in vista della camera di consiglio del 9 settembre, nella quale sarà trattato nel merito il ricorso per motivi aggiunti che numerosi dipendenti del Comune di Campione d'Italia hanno presentato contro tutti gli atti relativi alla nuova pianta organica dell'ente (a partire dalla deliberazione dell'agosto 2018 dell'allora sindaco Roberto Salmoiraghi), ottenendo una sospensione dell'efficacia fino, appunto, alla trattazione di merito ormai prossima.

L'avvocato dello Stato ricorda che "con ordinanza n. 3297 del 27.6.2019 il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso in appello proposto dal Comune di Campione d'Italia, ha riformato l'ordinanza di codesto Tar n. 1476/2019 ed ha respinto l'istanza cautelare proposta dai dipendenti comunali per la sospensione dell'efficacia della deliberazione della G.M. n. 64/2018, relativa alla rideterminazione della dotazione organica e alla dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 33 del D.tgs. 165/2001, ritenendo prevalente, sotto il profilo del bilanciamento degli opposti interessi, l'interesse pubblico alla migliore gestione delle risorse economiche rispetto alla mera attivazione della procedura di mobilità a carico del personale eccedente". A seguito di ciò, il commissario prefettizio Giorgio Zanzi ha proceduto "all'emanazione della impugnata deliberazione n. 43 del 16.7.2019 recante: 'Approvazione piano programmatico triennale delle assunzioni 2019/2021 -  rideterminazione dotazione organica - piano annuale assunzionale anno 2019".

Tale delibera "è stata inviata per l'esame alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (Cosfel), la quale l’ha approvata". Secondo l'avvocato dello Stato "detto provvedimento risulta pienamente legittimo e tale da resistere alle censure formulate nei motivi aggiunti, le quali, del resto, non fanno che riproporre quelle spiegate, in particolare, nel quinto motivo del ricorso originario, nel quale sono formulate analoghe doglianze relative alla presunta illegittimità della rideterminazione della dotazione organica (in quanto sconfinerebbe in una asseritamente illegittima rideterminazione anche della pianta organica), nonché al difetto di istruttoria e di motivazione".
Inoltre, "con riferimento al periculum, che nel ricorso per motivi aggiunti viene nuovamente indicato nel rischio della 'definitiva conclusione della procedura di mobilità in questione, con l’eventuale collocazione del personale in eccedenza presso altre sedi lavorative, da cui l’evidente pregiudizio degli odierni ricorrenti' (punto 60. del ricorso per motivi aggiunti), il Consiglio di Stato ha già pronunciato – con affermazione coperta di giudicato cautelare – in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello dei ricorrenti a che non venga attivata la procedura di mobilità".

LA COLLOCAZIONE IN DISPONIBILITA' - Nel ricordare che nel ricorso in appello il Comune evidenziava "la gravità della situazione economica in cui versa", tale "da non consentirgli di far fronte nemmeno agli oneri economici connessi alla prestazione dei servizi essenziali alla collettività", l'avvocato Soldani ritiene evidente che "l’interesse dei ricorrenti deve essere ritenuto assolutamente recessivo, soprattutto ove si consideri che la delibera di rideterminazione della dotazione organica non comporta il 'licenziamento' del personale in eccedenza, bensì la collocazione in disponibilità".

L'INTERESSE DEL VIMINALE - L'avvocato dello Stato chiarisce infine che "anche il ministero dell’Interno ha interesse a che i provvedimenti impugnati non restino sospesi nelle more della decisione del merito, per evitare che il conseguente aggravio di spesa della procedura di dissesto incida sull’entità dei finanziamenti statali da reperire ai sensi dell’art. 255 Tuel. Il comma 2 della norma stabilisce infatti che «Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del ministero dell'Interno".
 
 

Articoli correlati