skin

Casinò, la buona strada del trattamento fiscale mance

21 gennaio 2019 - 09:54

Per mantenere l'occupazione nei casinò occorre anche trattare fiscalmente le mance.

Scritto da Mauro Natta

A integrazione dell’articolo apparso il 19 gennaio u.s. desidero ampliare quanto al n. 1 ovvero: il trattamento fiscale delle mance identico a quello delle vincite al gioco realizzate nei casinò autorizzati a mente la normativa europea in vigore (art.7 Legge Europea per il 2015).
La mancia è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo - si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”.

Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare.
La vincita al gioco (realizzata nei casinò autorizzati) era già esente da imposizione in capo al giocatore vincente. Infatti l’art.10 ter della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 che provvede alla conversione in legge della Finanziaria per il 1997, L. 31 dicembre 1996, n. 669, recita: All’art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma 1: “ La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”.

La Legge Europea 2015
Art.7 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014 …).L’articolo citato prevede e stabilisce che le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.La precedente normativa italiana prevedeva, al comma 1 dell’art.69 del T.U.I.R. (DPR 22 dicembre 1986, n.917) che le vincite in discorso costituivano reddito ed erano considerati quali redditi diversi (art.67, comma 1, lettera d).
Concludendo non pare logico trattare in modo differente la parte principale della vincita ottenuta dal giocatore e quella minore della quale beneficia il croupier.

Desidero ampliare il discorso sul costo del lavoro conseguente all’entrata in vigore della normativa di cui al D.L.vo n.314/97. Tutti, o quasi, conoscono che la vincita al gioco (realizzata nei casino autorizzati) è esente da imposizione, ai fini Irpef, in capo al giocatore vincente.
All’art.3 della L.381/90 si afferma che le mance in parola costituiscono reddito nella misura del 75% del loro ammontare.
Con l’approvazione del decreto legislativo richiamato, in tema di armonizzazione tra importo imponibile ai fini Irpef e quello ai fini contributivi, le mance hanno registrato una ulteriore e giusta, proprio in funzione del loro trattamento fiscale, sistemazione che è stata la normale evoluzione di un concetto logico.

Non era tollerabile, nell’ambito di uno stesso ordinamento giuridico, che una attribuzione patrimoniale fosse qualificata come compenso ad un effetto (quello fiscale) e non ad un altro effetto (quello lavoristico-previdenziale), proprio in un combinato normativo in cui quella qualificazione presuppone necessariamente quest’altra.
 
Non può nutrirsi dubbio alcuno sul fatto che la contribuzione sulle mance ha causato un notevole incremento del costo del lavoro per gli addetti direttamente alla produzione.
In buona sostanza c’è da ritenere che trattando fiscalmente la mancia come la vincita (della quale, appunto la mancia, è la parte più piccola) si avvia un percorso virtuoso che, evitando una partita di giro, concorre al mantenimento dell’occupazione diretta e dell’indotto, consente allo stesso tempo, il raggiungimento dell’obiettivo dell’ente pubblico titolare di una casa da gioco di cui ai decreti istitutivi delle stesse.
Recentemente la problematica “costo del lavoro” (anche se nel caso specifico si parla del cosiddetto personale tecnico che, di norma, è percentualmente più numeroso) è stata alla ribalta della stampa.
I recenti avvenimenti di Campione d’Italia e Saint Vincent dovrebbero indurre a riflettere e trovare soluzioni per risolvere una problematica che sempre più include il fattore occupazionale considerato in questi casi, come non mai alle vicende economiche degli enti periferici interessati.
 

Articoli correlati