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Tar Lombardia: 'Campione, anche Viminale costituito in giudizio'

12 novembre 2018 - 11:45

L'ordinanza con cui il Tar Lombardia rinvia a tribunale del Lazio la decisione in merito al ricorso presentato dai dipendenti del Comune di Campione d'Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo

In merito al ricorso presentato dai dipendenti del Comune di Campione d'Italia contro il Comune stesso, non costituito in giudizio, e contro il ministero dell'Interno, e nella quale si chiede l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelarei, della deliberazione della giunta comunale del 13 agosto scorso che ridetermina la dfotazione organica, ma anche "ove, occorra, del D.M. del Ministero dell'Interno 10.04.2017, di 'Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019', nella parte in cui non prevede una disciplina speciale per il Comune di Campione d'Italia", "si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando plurime eccezioni, fra cui assume priorità logico-giuridica quella di incompetenza territoriale del Tar".

Lo rileva il Tar Lombardia, nell'ordinanza nella quale rinvia al Tar del Lazio l'attesa decisione in merito. Nell'ordinanza si legge ancora, in riferimento al Viminale: "Ad avviso del resistente, infatti - essendo stato impugnato quale atto presupposto il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017, nella parte in cui non prevede una disciplina speciale per il Comune di Campione d’Italia -, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, ultima parte, cod. proc. amm., la competenza sull’intera controversia si determina avendo riguardo all’atto normativo suindicato, a nulla rilevando che l’impugnativa contro di esso sia stata proposta in via eventuale o subordinata.

In relazione alla fattispecie in esame, è evidente come i suesposti motivi di ricorso siano, nella sostanza, rivolti contro il D.M. del 10 aprile 2017, del quale la deliberazione comunale n. 64 ha fatto chiara applicazione. Ne consegue che, da un lato, l’interesse al ricorso deriva non tanto dalla deliberazione comunale, applicativa del D.M. 10 aprile 2017, quanto da quest’ultimo articolato, contenuto in un atto generale, adottato da un’Amministrazione statale e avente efficacia su tutto il territorio nazionale; dall’altro, in forza dell’art. 13, comma 4 bis cod. proc. amm., la natura di atto generale del decreto ministeriale, presupposto dei deliberati comunali qui gravati, determina la necessità di applicare gli ordinari criteri di attribuzione della competenza e, in particolare, per quanto qui rileva, il disposto di cui all’art. 13, comma 3 c.p.a. (cfr. Ad.Pl. Ordinanza n. 20, del 16 novembre 2011, secondo cui l'adozione di un atto emanato da un organo statale avente efficacia estesa all’interlo territorio nazionale è 'circostanza di per sé risolutiva per radicare la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente, invocato dalla parte ricorrente. Infatti, nel caso in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del Tar. periferico, e l’altra attribuita al Tar, per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l’unità del giudizio, dinanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti diamministrazione statale ad efficacia ultra regionale')".
 
 

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